Cassazione Penale, Sentenza n. 29680/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i capi di imputazione 14), 15) e 16). Primo motivo: si denunciava violazione del principio del ne bis in idem e delle regole sulla retrodatazione dei termini (art. 649, artt. 297, comma 3 e 303 c.p.p.), sostenendo che i fatti dei capi 14) e 16) erano già stati oggetto di precedente giudizio e che il compendio indiziario derivava da intercettazioni già utilizzate nel primo provvedimento cautelare. Secondo motivo: si deduceva carenza e illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi per il capo 15) (art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 273 c.p.p.), lamentando l'assenza di un percorso argomentativo che dimostri la partecipazione stabile e organica del ricorrente all'associazione, la mancata prova della struttura organizzativa, e il fatto che le emergenze indiziarie si riducono a sporadici contatti e alle cessioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere aspecifico e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che la deduzione di identità dei fatti e la questione sulla retrodatazione dei termini fossero generiche e implicassero valutazioni di merito, inammissibili in sede di legittimità; ha inoltre ricordato che la disciplina della "contestazione a catena" (art. 297, comma 3) non si applica quando per i fatti della prima misura l'imputato sia stato già condannato con sentenza irrevocabile. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione analitica e logica, richiamando intercettazioni riscontrate e altri elementi di riscontro, ritenuti sufficienti per il giudizio di gravità indiziaria ai fini cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle regole di retrodatazione per il computo dei termini della custodia cautelare in caso di contestazione a catena; nel caso concreto la Corte ha osservato che la norma non è applicabile se i fatti oggetto della prima ordinanza hanno già prodotto una condanna passata in giudicato.
Previsione procedurale richiamata nella censura del ricorso; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate implichino verifiche di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
Norma sul divieto di doppia punizione (ne bis in idem) evocata dal ricorrente; la Corte ha richiamato il principio che l'identità per il ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica fra i fatti (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) e che l'accertamento di tali questioni è di merito.
art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina il delitto di cui al capo 15) (illecito in materia di stupefacenti); è stata richiamata nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato associativo e dei reati fine.
Disciplina delle misure cautelari personali e dei relativi presupposti; la Corte ha ricordato che, ai fini cautelari, la nozione di "gravi indizi" è meno rigorosa rispetto ai requisiti richiesti per la prova definitiva e che il controllo di legittimità si limita a verificare adeguatezza, completezza e logicità della motivazione.
commi 2, 3 e 4 citati in motivazione
Norme sul modo di valutare le prove e gli indizi nel processo penale: il comma 2 richiede precisione e concordanza degli indizi per la condanna in giudizio, mentre i commi 3 e 4 sono richiamati dall'art. 273 per indicare parametri di valutazione; la Corte ha puntualizzato che per la misura cautelare non è necessario il livello di precisione e concordanza previsto per la sentenza di merito.
Modello argomentativo richiamato come riferimento strutturale per la motivazione delle decisioni (richiamato indirettamente per il formato di motivazione richiesto al tribunale del riesame).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di ordine amministrativo/procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla sentenza (esecuzione degli obblighi a carico dell'ufficio).
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica dei fatti (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona): deduzioni generiche di identità non sono sufficienti in Cassazione.
- Le questioni che comportano verifiche di merito (es. valutazione della connessione tra procedimenti, retrodatazione dei termini, identità fattuale) sono inammissibili in sede di legittimità; vanno sollevate e provate nei gradi di merito.
- Per l'adozione di misure cautelari la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" è meno stringente rispetto al giudizio di condanna: è sufficiente la soglia della "qualificata probabilità" e non la precisione e concordanza richiesta in sede di merito.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare motivazioni su misure cautelari, verifica soltanto che il giudice di merito abbia dato adeguato e logico conto degli elementi indiziari; non rivisita i fatti né riconsidera il peso delle prove.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre censurare la carenza, incompletezza o illogicità evidente della motivazione del giudice del riesame, con specifiche indicazioni su quali elementi manchino o siano illogicamente considerati.
- Intercettazioni e riscontri investigativi, quando debitamente contestualizzati e riscontrati (es. da servizi di osservazione), possono costituire elemento idoneo a fondare il giudizio di gravità indiziaria; per contrastarle è necessario dimostrare l'assenza di riscontri o l'erroneità della loro interpretazione.
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