Cassazione Penale, Sentenza n. 01642/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida, da parte del Gip, del provvedimento del Questore che imponeva a Pillai un divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive per cinque anni e l'obbligo di presentarsi presso un ufficio di polizia venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine delle partite (anche in trasferta). Il ricorso deduceva carenza e insufficienza di motivazione circa l'attribuzione delle condotte e il fumus del fatto, omissione di valutazione della pericolosità e dei presupposti di necessità e urgenza, mancata considerazione della memoria difensiva, irragionevolezza e sproporzione dell'obbligo di doppia presentazione per le trasferte e incongruità della durata quinquennale della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi (carenza di motivazione rispetto all'attribuzione del fatto, valutazione della pericolosità, necessità/urgenza, mancata valutazione della memoria, e genericità sulla congruità della durata). Ha ritenuto invece fondato il motivo che contestava la prescrizione della doppia presentazione per le partite disputate in trasferta, per mancanza di specifica motivazione circa la possibilità materiale per il destinatario di adempiere all'obbligo in relazione alle distanze e ai tempi di viaggio. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione per le trasferte, dichiarando la cessazione dell'efficacia di quella prescrizione nel provvedimento del Questore e rinviando al Gip di Venezia per nuovo esame su tale profilo; ha invece confermato la convalida del resto del provvedimento (divieto di accesso, durata quinquennale, ecc.).
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401
L'art. 6 autorizza il Questore a imporre divieti di accesso e obblighi di presentazione; la Corte ritiene legittima la motivazione "per relationem" del Gip che si salda con la motivazione del provvedimento del Questore e delle informative DIGOS. Il comma 5 viene interpretato nel senso che, quando il nuovo fatto è commesso nel triennio successivo al precedente DASPO, il giudice della convalida non è tenuto a motivare ulteriormente la pericolosità concreta; se il fatto è successivo a tre anni deve dar conto della pericolosità nei casi previsti.
Costituzione italiana
Richiama l'incidenza delle misure restrittive della libertà personale e la necessità che il giudice di convalida eserciti controllo di legalità sull'atto amministrativo; tuttavia il controllo è compatibile con l'assunzione della motivazione del Questore quando adeguatamente richiamata.
legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamate nel ricorso in relazione al principio di gradualità e alla motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non fondato rispetto all'ordinanza impugnata.
sentenza Corte costituzionale
Citata come principio che il giudice di convalida deve valutare i presupposti di necessità e urgenza; la Corte di legittimità ha precisato tuttavia che l'omessa motivazione su necessità/urgenza invalida il provvedimento solo se la misura ha avuto esecuzione prima della convalida.
Massime di principio
- Il giudice di convalida può legittimamente richiamare e integrare la motivazione del Questore (motivazione "per relationem"), purché il richiamo permetta di ricostruire il percorso logico-giuridico e gli elementi di fatto posti a base della misura.
- La prova della pericolosità concreta e attuale del destinatario può essere desunta dalla ricostruzione fattuale del Questore e da precedenti DASPO; se il nuovo fatto è avvenuto entro tre anni dal precedente divieto il giudice non è obbligato a riprodurre una motivazione estesa sulla pericolosità.
- Le deduzioni difensive depositate tempestivamente non richiedono una replica testuale punto per punto: è sufficiente che il provvedimento mostri, anche implicitamente, di averle valutate e ritenute infondate.
- I presupposti di necessità e urgenza devono essere valutati dal giudice; tuttavia l'omessa motivazione su tali presupposti invalida il provvedimento del Questore solo se la misura è stata già eseguita prima della convalida (ossia se l'obbligo è stato operativo tra notifica e convalida).
- L'imposizione di un doppio obbligo di presentazione per le partite disputate in trasferta richiede specifica motivazione relativa alla possibilità materiale di ottemperare all'obbligo (distanze, tempi di viaggio); in mancanza tale prescrizione può essere annullata.
- La durata minima quinquennale e l'obbligo di presentazione previsti per i recidivi trovano fondamento in legge e sono in linea di massima legittimi quando il nuovo fatto rientri nel triennio successivo al precedente provvedimento.
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