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Sentenza

Sentenza del 07/06/2024 n. 15975 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva versato l’imposta proporzionale di registro sull’operazione qualificata dall’Amministrazione come cessione di azienda. Il 30 novembre 2018 ne chiedeva il rimborso, sostenendo che erano stati trasferiti soltanto beni e impianti non idonei, senza rilevanti interventi e investimenti, a consentire l’esercizio dell’attività; a suo avviso, quindi, non si trattava di cessione d’azienda e doveva applicarsi il regime IVA. Dopo il rifiuto tacito, la CTP di Campobasso respingeva il ricorso (sentenza n. 19/2020) e la CTR del Molise confermava la decisione, rigettando l’appello (sentenza n. 414/2021). In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: i primi due contestavano la qualificazione dell’operazione e la valutazione delle prove; il terzo denunciava motivazione illogica o apparente; il quarto lamentava l’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile secondo il dispositivo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della CTR era intelligibile e collegata al caso concreto. I primi due motivi sono stati giudicati inammissibili e, comunque, infondati: miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità; la Cassazione ha inoltre rilevato che il complesso trasferito era organizzato e potenzialmente idoneo all’attività d’impresa, pur necessitando di manutenzione e aggiornamenti, e che risultavano commesse di lavorazione in corso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Confermata dunque l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro e negato il rimborso. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 8.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Pertanto, le cessioni di aziende, di singoli rami d'azienda conferimenti delle stesse in società o altri enti, compresi i consorzi o le associazioni, sono escluse dal campo applicazione dell'IVA.

    La cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda è esclusa dal campo IVA; la sua qualificazione dipende dal fatto che i beni trasferiti costituiscano un complesso aziendale, non dalla tassazione separata dei singoli elementi.

  • Art. 40 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, ponendo il principio dell'alternatività Iva/registro, subordina l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale alla condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non siano assoggettate ad Iva.

    IVA e registro operano secondo un criterio di alternatività: se l’operazione è soggetta al campo IVA, il registro è in misura fissa; per una cessione d’azienda esclusa dall’IVA si applica invece l’imposta di registro proporzionale.

  • Art. 19 Direttiva 2006/112/CE

    In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di un'universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

    La direttiva consente agli Stati membri di escludere dall’IVA il trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni e di considerare il beneficiario successore del cedente; la nozione va intesa in modo da comprendere un complesso idoneo a proseguire un’attività economica autonoma.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    La riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali, quali motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non consente di riesaminare la sufficienza della motivazione o rivalutare i fatti.

  • Art. 115 c.p.c.

    Per dedurre la violazione dell' art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

    La norma non permette di censurare in Cassazione il diverso peso attribuito dal giudice alle prove di parte: la violazione ricorre, in linea di principio, se la decisione si fonda su prove acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti al giudice.

  • Art. 116 c.p.c.

    La doglianza circa la violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria.

    La violazione è deducibile quando il giudice disattende le regole legali di valutazione della prova o attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto; non basta sostenere che abbia valutato male le risultanze istruttorie.

  • Art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell' art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell' art. 360 , primo comma, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Quando primo e secondo grado confermano la decisione sulla base delle medesime ragioni di fatto, il motivo di ricorso per omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle rispettive basi fattuali.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall' art. 1 , comma 17 L. n. 228/12 ), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per distinguere una cessione d’azienda dalla cessione isolata di beni occorre valutare il collegamento funzionale e l’organizzazione complessiva dei beni trasferiti. Non è necessario che il complesso consenta immediatamente l’esercizio dell’attività: è sufficiente una potenziale attitudine a svolgerla.
  • La necessità di manutenzioni, aggiornamenti o investimenti non esclude di per sé la qualificazione come cessione d’azienda. Sono rilevanti, nel loro insieme, la natura e l’interdipendenza dei beni, gli atti della procedura, le perizie e gli elementi che mostrino la concreta funzione economica del complesso.
  • Una volta qualificata l’operazione come cessione d’azienda esclusa dall’IVA, si applica l’imposta di registro proporzionale. La sola circostanza che una parte abbia pagato o ritenuto dovuto un tributo diverso non determina il diritto al rimborso dell’imposta prevista dalla legge.
  • In Cassazione non è possibile chiedere una nuova ponderazione delle prove presentando una ricostruzione fattuale alternativa: le censure agli artt. 115 e 116 c.p.c. devono riguardare una violazione delle regole di acquisizione o valutazione legale delle prove, non il semplice dissenso sul convincimento del giudice di merito.
  • Il motivo di omesso esame del fatto decisivo, in presenza di doppia conforme, richiede di confrontare le motivazioni fattuali di primo e secondo grado e di dimostrarne la diversità; non è sufficiente lamentare genericamente carenze nella valutazione delle prove.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai vizi radicali che impediscono di comprendere la decisione. Una motivazione chiara e riferita al caso concreto non è censurabile solo perché la parte la ritiene illogica o meno convincente.

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