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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto -OMISSIS- – protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS-, dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di Castellammare di Stabia, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS-di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - del P.E.I. - A.S. 2024/2025, redatto il 23.10.2024; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''''Istruzione, l''Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti, insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A.; dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali;

Giustizia amministrativa202406170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico e relativo PEI per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il genitore ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico e il PEI che assegnavano al minore, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, 18 ore settimanali di sostegno didattico. È stata dedotta la necessità di una copertura integrale dell’orario scolastico, pari a 30 ore settimanali, mediante docente specializzato con rapporto 1:1, nonché l’insufficienza delle risorse di sostegno assegnate all’istituto dagli uffici scolastici. Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare, ordinando all’amministrazione di assegnare al minore le ore necessarie per l’effettiva integrazione scolastica, corrispondenti all’intero orario di frequenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che l’amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva integrato le ore di sostegno assegnate al minore fino alla misura necessaria stabilita dal giudice. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato l’interesse alla decisione demolitoria. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico dell’amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale: il ricorso, depositato prima dell’adeguamento amministrativo, aveva avuto efficacia causale sulla nuova determinazione. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    portatore di handicap in situazione di gravità

    La condizione di disabilità grave costituisce il presupposto fattuale della pretesa a un’adeguata assegnazione del sostegno scolastico, valutata in relazione alle effettive esigenze di integrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato nella domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente mediante un nuovo provvedimento conforme alla misura cautelare adottata dal giudice, il ricorso deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione quando il ricorso abbia avuto efficacia causale sulla determinazione amministrativa sopravvenuta.
  • In materia di sostegno scolastico, per gli alunni con disabilità grave, l’adeguatezza delle ore assegnate deve essere correlata alle effettive esigenze di integrazione scolastica e può richiedere la copertura dell’intero orario di frequenza, quando ciò risulti necessario secondo la valutazione posta a fondamento della decisione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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