Cassazione Penale, Sentenza n. 5906/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (relativa a indagini per frode informatica) e aveva disposto la restituzione degli atti al PM affinché formuli, entro 10 giorni, l'imputazione per il reato previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 231/2007. Il PM sosteneva che il GIP non poteva imporre la formulazione di imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione e che ciò costituisce violazione di legge e abnormità del provvedimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui è atto abnorme il provvedimento del GIP che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini al PM (ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p.) la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. Tale ordine costituisce indebita ingerenza nei poteri dell'organo inquirente e violazione dell'autonomia della pubblica accusa. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Napoli
Norme richiamate
Le disposizioni devono essere interpretate in modo rigoroso: il GIP ha poteri limitati di intervento sull'esercizio dell'azione penale e non può ordinare al PM atti che eccedono le ipotesi previste dalla legge, sotto pena di indebita ingerenza nell'autonomia della pubblica accusa
art. 55 decreto legislativo n. 231/2007
Norma richiamata quale titolo di reato per la quale il GIP aveva chiesto la formulazione dell'imputazione; la sentenza censura però l'imposizione da parte del GIP di un'imputazione per un reato diverso rispetto a quello oggetto della richiesta di archiviazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 40984/2018; Sez. 5, Sentenza n. 44926/2021)
Principio consolidato: è impugnabile per cassazione l'atto abnorme del GIP che ordina al PM la formulazione dell'imputazione coatta per reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione; tali provvedimenti costituiscono indebita ingerenza nei poteri del pubblico ministero
Massime di principio
- Il GIP non può, nell'ambito del rigetto della richiesta di archiviazione, ordinare al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello indicato nella richiesta: tale ordine è abnorme e assoggetta il provvedimento ad annullamento
- Le disposizioni dell'art. 409 c.p.p. vanno interpretate restrittivamente per tutelare l'autonomia della pubblica accusa; ogni intervento del giudice che sopraggiunga oltre i limiti espressi dalla legge può essere impugnato
- L'abnormità del provvedimento del GIP può essere fatta valere anche dall'indagato; la Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP competente
- In situazioni analoghe la corretta pratica del GIP è: rigettare o non accogliere la richiesta di archiviazione con motivazione e, se opportuno, prescrivere ulteriori indagini o rimandare gli atti nei limiti di legge, ma non imporre l'autonoma formulazione di imputazioni da parte del PM per reati non oggetto della richiesta di archiviazione
- Il ricorso del PM è un rimedio efficace quando il provvedimento del GIP eccede i limiti normativi e invade la sfera di competenza della pubblica accusa
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