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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50251/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (21/06/2023) che in sede di riesame ha confermato la misura custodiale più afflittiva disposta dal GIP di Napoli. Il ricorrente era gravemente indiziato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo a) della rubrica) e di detenzione/porto/ricettazione di armi provento di furto (capi C17 e C18), tutte condotte aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per: (i) mancata prova della stabile intraneità associativa, alla luce della sporadicità del contributo emergente dalle dichiarazioni dei collaboranti; (ii) carenza di argomentazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 (mancata dimostrazione della forza intimidatrice collegata al vincolo associativo); (iii) insussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che vi fossero elementi non valutati dal giudice idonei a superare la presunzione legale di necessità della custodia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure sono aspecifiche e non hanno affrontato puntualmente le motivazioni del Tribunale di riesame. Il provvedimento impugnato aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria relativa alla intraneità associativa sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti (in particolare Coci e Lobascio) e di altri elementi investigativi, quali servizi di osservazione e riprese video presso l'abitazione del presunto capo (Massimo Gallo), elementi che il Tribunale ha valorizzato per sostenere la partecipazione associativa. Le censure sull'aggravante ex art. 416-bis.1 sono state ritenute infondate o comunque prive di interesse all'impugnazione, anche perché la misura cautelare era agganciata al titolo associativo principale. Le doglianze sulle esigenze cautelari non hanno fornito alcun concreto elemento nuovo utile a superare la presunzione posta dalla gravità del titolo di reato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il provvedimento è trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Disciplina il reato di associazione di tipo mafioso. Nel provvedimento è stata ritenuta la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente all'associazione sulla base di dichiarazioni di collaboranti e di elementi di indagine (osservazioni e video), e tale titolo ha costituito fondamento principale della misura cautelare.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Si tratta dell'aggravante connessa ad attività delittuose agevolanti l'associazione mafiosa (o della specifica aggravazione richiamata dal tribunale). La Corte ha ritenuto le contestazioni formali sull'aggravante inammissibili o non rilevanti ai fini della misura, anche perché l'aggravante non inciderebbe sull'esistenza della misura quando il titolo associativo principale resta valido.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso; qui impiegata per disporre le pronunce e gli effetti processuali consequenziali alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 94 (adempimenti di cancelleria)

    Richiamo procedurale agli adempimenti amministrativi di cancelleria successivi alla decisione: il provvedimento viene inviato agli uffici per gli adempimenti previsti dalla norma citata.

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro misure cautelari devono essere specifiche e confrontarsi punto per punto con le motivazioni del giudice: censure generiche o prive di confronto critico sono dichiarate inammissibili.
  • Per contestare la gravità indiziaria relativa all'intraneità in un'associazione mafiosa è necessario fornire elementi concreti e circostanziati che mettano in dubbio le dichiarazioni dei collaboranti e gli altri indizi investigativi (es. riprese, servizi di osservazione); mere asserzioni di occasionalità non sono sufficienti.
  • Le censure sull'aggravante ex art. 416-bis.1 vanno fondate sia sul piano metodologico che su quello della effettiva incidenza sul reato; inoltre, anche l'eventuale esclusione dell'aggravante può non incidere sulla sussistenza della misura se il titolo associativo principale rimane incontestato.
  • Per superare la presunzione di necessità della custodia cautelare occorre allegare e documentare elementi concreti e specifici (es. circostanze che eliminino il pericolo di fuga, l'inquinamento probatorio o reiterazione del reato) in modo da confutare le valutazioni motivate del giudice.
  • Il riesame e le impugnazioni in materia cautelare hanno margini di sindacato limitati: la mancata specificità o il mancato interesse impugnatorio possono esporre il ricorrente a declaratorie di inammissibilità e a condanne per spese e sanzioni.

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