Cassazione Civile, Ordinanza n. 10444/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di concessione e service partner relativo alla distribuzione di autoveicoli a marchio Volkswagen. La società concessionaria, dopo aver ricevuto il recesso ad nutum comunicato dalla società concedente, aveva promosso arbitrato rituale chiedendo il risarcimento del danno per asserito illegittimo recesso. Il collegio arbitrale aveva rigettato tutte le domande e condannato la concessionaria alle spese. Quest'ultima aveva quindi impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, deducendo, per quanto ancora rilevante in cassazione, la nullità del lodo per violazione del termine per la pronuncia: sosteneva che, non essendo stato pattuito un termine diverso, il termine legale fosse spirato e che la procedura arbitrale dovesse ritenersi estinta; affermava inoltre di aver tempestivamente manifestato la volontà di far valere la decadenza degli arbitri. In cassazione articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sull'interpretazione dell'art. 821 c.p.c., in particolare sul significato di 'notifica' e sulla sua compatibilità con l'art. 156 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'invio a mezzo PEC, tramite il difensore, dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 9 marzo 2017, che secondo la ricorrente avrebbe integrato la notifica della volontà di far valere la decadenza; 3) ulteriore contraddittorietà della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe da un lato ricondotto la comunicazione all'art. 821 c.p.c. e dall'altro valorizzato la disciplina contrattuale/arbitrale che richiedeva la trasmissione mediante raccomandata A/R o deposito a mani, escludendo la PEC come mezzo ufficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, osservando che la decisione d'appello era coerente con l'orientamento consolidato secondo cui, nel regime applicabile ratione temporis, il decorso del termine per il lodo può essere fatto valere solo se, prima della deliberazione, sia stata notificata alle altre parti e agli arbitri la volontà di avvalersi della decadenza. Tale notifica è un adempimento formale, non surrogabile da mere comunicazioni o da atti processuali che abbiano comunque portato a conoscenza la questione. La Corte ha inoltre chiarito che l'istanza di revoca dell'ordinanza del 9 marzo 2017 non costituiva il fatto storico decisivo allegato, ma solo una sollecitazione a decidere sull'eccezione già formulata. Infine, ha escluso ogni contraddizione nella motivazione della Corte d'appello, che si era limitata a rafforzare il rilievo della necessaria ufficialità della comunicazione, anche alla luce della disciplina pattizia e del verbale di costituzione del collegio arbitrale. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La volontà di far valere la decadenza degli arbitri per decorso del termine deve essere notificata alle altre parti e agli arbitri con modalità formali; non basta una mera comunicazione o un atto privo della forma della notificazione processuale.
art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c.
La nullità del lodo per pronuncia oltre il termine può essere dedotta solo nei limiti e alle condizioni previste dal sistema degli artt. 820 e 821 c.p.c.
Il termine per la pronuncia del lodo rileva come presidio del procedimento arbitrale e, se violato, non determina automaticamente la nullità senza la previa notificazione della volontà di far valere la decadenza.
Non è applicabile in via sanante alla mancata notificazione ex art. 821 c.p.c., perché la disposizione sull'irregolarità degli atti processuali non neutralizza l'omissione di un adempimento formale con effetti sostanziali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione contraddittoria non ricorre quando le affermazioni del giudice di merito siano logicamente e giuridicamente coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo se viene trascurato un fatto storico decisivo, non quando si contesti la mancata considerazione di un atto che costituisce mera sollecitazione o argomentazione difensiva.
La motivazione è censurabile solo se presenti una contraddittorietà manifesta e irriducibile, non quando il giudice fornisca una lettura unitaria della disciplina applicabile.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione coerente e non apparente; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime dell'arbitrato rituale, la nullità del lodo per tardività della pronuncia ha natura relativa: può essere fatta valere solo se, prima della deliberazione del lodo, la parte interessata notifichi alle altre parti e agli arbitri la volontà di avvalersi della decadenza.
- La 'notifica' richiesta dall'art. 821 c.p.c. non è una mera comunicazione di fatto, ma un adempimento formale da eseguirsi secondo le forme della notificazione processuale; la conoscenza effettiva della questione da parte degli arbitri o della controparte non basta.
- La mancata osservanza della forma di notificazione prescritta per far valere la decadenza non è sanabile per il solo raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché l'adempimento svolge anche una funzione di certezza e di ufficialità non surrogabile.
- Ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., è decisivo solo il fatto storico e non la mera difesa o sollecitazione processuale; un atto che si limiti a chiedere al collegio di pronunciarsi su una questione già dedotta non integra un fatto decisivo omesso.
- Non sussiste vizio di motivazione per contraddittorietà quando il giudice di merito coordini la disciplina legale dell'arbitrato con le modalità operative pattuite dalle parti o indicate nel verbale di costituzione, al fine di confermare l'irregolarità della comunicazione utilizzata.
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