Cassazione Penale, Sentenza n. 11667/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per due furti aggravati commessi il 5/05/2013 (ammontare euro 32.440) e il 31/03/2014 (ammontare euro 29.473). Hanno dedotto: (i) insufficienza della prova e violazione di legge per il mancato rinvenimento dello strumento usato e per l' invalida valutazione del riconoscimento per immagini, in contrasto con il parere tecnico; (ii) omissione dell'assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; (iii) estinzione del reato indicato al capo a) per prescrizione anteriore alla sentenza di appello, con richiesta di rimodulazione della pena. La Procura generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato si sarebbe estinto per prescrizione il 27/06/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, non essendo i motivi manifestamente infondati e in assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., era maturato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo (calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p.). La prescrizione era già intervenuta per il reato del capo a) (termini maturati il 5/11/2020, anteriore alla sentenza di appello) e si è ritenuto estinto anche il reato più recente (con riferimento alla data 30/09/2021). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norme sostanziali che individuano il concorso di persone e il reato di furto aggravato contestato agli imputati; la Corte di merito aveva condannato i ricorrenti in base a tali disposizioni
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso per cassazione per omessa assunzione di una prova decisiva; dedotta dalla difesa ma non risolta nel merito perché la questione è stata superata dalla verifica della prescrizione
art. 157, primo comma e art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norme utilizzate per calcolare il termine prescrizionale applicabile (sette anni e mezzo) e per stabilire la data in cui i reati si sono estinti; la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione per entrambe le fattispecie
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'esistenza di cause evidenti ostative alla declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto che tali cause non sussistessero
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; ha consentito la presentazione delle conclusioni che richiedevano l'annullamento per prescrizione
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione è già maturato per il reato prima della sentenza finale, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; il merito della colpevolezza può restare inesaminato.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto delle norme substantive e del codice penale (es. artt. 157 e 161) e può rendere superflue le censure procedurali o probatorie presentate dalla difesa.
- La presenza di richieste di prova ulteriori o di contestazioni sulla valutazione di fonti di prova (es. riconoscimento per immagini) può diventare irrilevante se la prescrizione è intervenuta; tuttavia tali questioni dovrebbero comunque essere valutate se la prescrizione non opera.
- La Procura generale può chiedere l'annullamento senza rinvio per prescrizione; il giudice di legittimità valuta se vi siano cause ostative alla pronuncia di estinzione (art. 129 c.p.p.) prima di pronunciarsi.
- In situazioni simili, è essenziale verificare con precisione i termini temporali rilevanti (date del fatto, pendenze processuali, sospensioni/interruzioni) per determinare se la prescrizione è effettivamente maturata e quale impatto ciò abbia sull'esito del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11493/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11494/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11497/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11502/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →