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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11667/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per due furti aggravati commessi il 5/05/2013 (ammontare euro 32.440) e il 31/03/2014 (ammontare euro 29.473). Hanno dedotto: (i) insufficienza della prova e violazione di legge per il mancato rinvenimento dello strumento usato e per l' invalida valutazione del riconoscimento per immagini, in contrasto con il parere tecnico; (ii) omissione dell'assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; (iii) estinzione del reato indicato al capo a) per prescrizione anteriore alla sentenza di appello, con richiesta di rimodulazione della pena. La Procura generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato si sarebbe estinto per prescrizione il 27/06/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che, non essendo i motivi manifestamente infondati e in assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., era maturato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo (calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p.). La prescrizione era già intervenuta per il reato del capo a) (termini maturati il 5/11/2020, anteriore alla sentenza di appello) e si è ritenuto estinto anche il reato più recente (con riferimento alla data 30/09/2021). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione è già maturato per il reato prima della sentenza finale, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; il merito della colpevolezza può restare inesaminato.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto delle norme substantive e del codice penale (es. artt. 157 e 161) e può rendere superflue le censure procedurali o probatorie presentate dalla difesa.
  • La presenza di richieste di prova ulteriori o di contestazioni sulla valutazione di fonti di prova (es. riconoscimento per immagini) può diventare irrilevante se la prescrizione è intervenuta; tuttavia tali questioni dovrebbero comunque essere valutate se la prescrizione non opera.
  • La Procura generale può chiedere l'annullamento senza rinvio per prescrizione; il giudice di legittimità valuta se vi siano cause ostative alla pronuncia di estinzione (art. 129 c.p.p.) prima di pronunciarsi.
  • In situazioni simili, è essenziale verificare con precisione i termini temporali rilevanti (date del fatto, pendenze processuali, sospensioni/interruzioni) per determinare se la prescrizione è effettivamente maturata e quale impatto ciò abbia sull'esito del ricorso.

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