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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07598/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo deduceva la mancanza di dolo, sostenendo quindi l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione rileva però che la censura si limita a riproporre quanto già dedotto in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato dati fattuali precisi: il rinvenimento del ricorrente in un Comune diverso da quello in cui era ristretto, lontano sia dal policlinico di Roma sia dal luogo di domicilio coatto, nonché la piena consapevolezza della violazione. Il ricorso è quindi ritenuto privo di effettiva critica alla decisione di merito e, per questo, inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione; la sentenza ribadisce la rilevanza della piena consapevolezza della violazione ai fini dell'elemento soggettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già formulate in appello non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • In tema di evasione, l'elemento soggettivo può essere desunto da elementi fattuali sintomatici della consapevolezza della violazione, come il rinvenimento dell'imputato in un luogo diverso e distante da quello in cui avrebbe dovuto trovarsi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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