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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24610/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva dichiarato la prescrizione dei reati a loro ascritti (art. 462 e art. 640, comma 2, c.p.) e, contemporaneamente, aveva dichiarato la falsità dei biglietti ferroviari sequestrati disponendone confisca e distruzione. I ricorrenti deducono violazione di legge e omessa motivazione riguardo alla dichiarazione di falsità dei biglietti, sostenendo che la sentenza non contiene alcun accertamento motivato sulla falsità e che la decisione si limita a richiamare l'assenza di cause di proscioglimento ex art.129, comma 2 c.p.p. Inoltre contestano la qualificazione della sentenza come predibattimentale ex art.469 c.p.p. e chiedono, in subordine, che l'impugnativa sia considerata ricorso per saltum; chiedono l'annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la sentenza non era riconducibile al modello predibattimentale di cui all'art.469 c.p.p. (richiamando il recente dictum delle Sezioni Unite La Fleur) e che il ricorso va quindi considerato come ricorso per saltum ex art.569 c.p.p. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla falsità dei biglietti: la mera indicazione dell'assenza di cause di proscioglimento (art.129, comma 2, c.p.p.) non è idonea a sostituire un accertamento motivato sulla falsità richiesto dall'art.537, comma quarto, c.p.p. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio (conseguente valutazione e motivazione sulla falsità dei documenti).

Norme richiamate

  • art. 462 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (richiamata quale fattispecie oggetto del procedimento); la Corte non entra nel merito della fattispecie, ma la indica tra le imputazioni oggetto di prescrizione.

  • art. 640, comma 2, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di truffa aggravata contestato; è indicata tra i reati ritenuti prescritti dal Tribunale.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Disciplina della sentenza predibattimentale: la Corte precisa che la sentenza impugnata non rientra in questo modello, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita l'ambito dell'art.469 alle sentenze pronunciate prima del compimento delle formalità di cui all'art.484 c.p.p.

  • art. 484 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nella distinzione tra sentenza predibattimentale e sentenza pronunciata dopo la costituzione delle parti; la Corte ricorda che la sentenza predibattimentale è quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art.484.

  • art. 537, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la possibilità di dichiarare la falsità dei documenti e prescrive che la dichiarazione sia fondata su un accertamento motivato; la Corte afferma che per applicare tale dichiarazione è necessario un espresso e specifico accertamento della falsità nella motivazione della sentenza.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione in caso di proposizione per saltum: la Corte ritiene applicabile tale istituto e qualifica il ricorso odierno come ricorso per saltum, individuando il giudice di rinvio ex art.569, comma 4, nella Corte d'Appello di Milano.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di proscioglimento: la Corte ritiene che la mera affermazione dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi di art.129, comma 2 c.p.p. sia insufficiente a giustificare la dichiarazione di falsità dei documenti senza un'adeguata motivazione specifica.

Massime di principio

  • Quando una sentenza dichiara la prescrizione ma contemporaneamente pronuncia sulla falsità di documenti, la motivazione deve contenere un accertamento specifico e motivato della falsità; non è sufficiente un richiamo generico all'assenza di cause di proscioglimento.
  • Una sentenza pronunciata in udienza pubblica dopo la costituzione delle parti non è automaticamente 'predibattimentale' ai sensi dell'art.469 c.p.p.; la qualificazione va verificata alla luce delle formalità indicate dall'art.484 c.p.p. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Se un difensore propone ricorso per cassazione su una sentenza che sarebbe appellabile, la Corte può comunque esaminare il ricorso come 'ricorso per saltum' ai sensi dell'art.569 c.p.p., con conseguente individuazione del giudice di rinvio per la prosecuzione del processo.
  • Per ottenere la declaratoria di falsità di un documento in sentenza è necessario che il giudice effettui e riporti nella motivazione un esame probatorio e argomentato della falsità; in mancanza la decisione è annullabile.
  • La parte civile e il pubblico ministero devono curare che dal verbale di perquisizione/sequestro e dagli atti emergano chiari elementi probatori sulla falsità, poiché l'assenza di una istruttoria o di una motivazione dettagliata può portare all'annullamento della decisione di merito.

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