Sentenza del 04/06/2020 n. 10572 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi al 2002, uno per Irpeg-Irap e uno per Iva: l’Ufficio aveva contestato un maggior corrispettivo per la vendita di un immobile a Carmignano, spese ritenute indeducibili, ricavi non contabilizzati per 92.966 euro e l’applicazione dell’aliquota Iva del 20% anziché del 10%. In cassazione, la società ha dedotto anzitutto che gli avvisi erano stati notificati il 24 luglio 2007, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese del 14 febbraio 2003 e la conseguente estinzione, e che i giudici di merito non avevano esaminato tale questione. Ha inoltre contestato la ricostruzione del prezzo effettivamente incassato per l’immobile, la valutazione basata sulla rendita catastale, l’accertamento sui ricavi e sulle rimanenze e l’aliquota Iva applicata.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la società era estinta quando furono notificati gli avvisi e l’ex liquidatore non poteva agire in giudizio in nome della società né aveva proposto il ricorso in proprio quale socio. Il difetto originario di legittimazione rendeva la causa non proponibile; la Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, senza esaminare gli altri motivi, dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione.
La cancellazione ha efficacia estintiva immediata per le società cancellate dopo l’entrata in vigore della riforma. Per quelle cancellate prima del 1° gennaio 2004, l’estinzione opera invece da tale data; nel caso deciso, la società cancellata nel 2003 era comunque estinta prima della notifica degli avvisi del 2007.
Nelle pronunce successive, invece, cui si intende dare seguito, si è ritenuto che l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta, a norma dell'art. 382, comma 3 c.p.c. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.
Se il difetto di legittimazione esisteva già prima dell’instaurazione del giudizio e rendeva la causa non proponibile, la Cassazione annulla la decisione senza rinvio, anziché disporre un nuovo esame del merito.
Massime di principio
- Prima di discutere il merito di un accertamento notificato a una società, occorre verificare se essa fosse ancora esistente alla data della notifica e chi fosse legittimato a impugnare.
- L’ex liquidatore non può agire in nome della società dopo la sua estinzione. Un socio che intenda far valere una propria posizione deve agire in proprio, non presentare il ricorso come se la società esistesse ancora.
- Il difetto di legittimazione originario, rilevabile anche d’ufficio, può impedire l’esame di tutte le contestazioni sostanziali e comportare la cassazione senza rinvio.
- La notifica presso la sede sociale dopo la cancellazione è ammessa, secondo la decisione, solo entro un anno dalla cancellazione; il termine e il destinatario della notifica vanno quindi verificati con attenzione.
- Quando il giudizio termina per un vizio processuale preliminare, i motivi relativi a imponibile, prove e aliquote possono restare assorbiti: la decisione non costituisce una pronuncia sul loro merito.
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