Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33160/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Le ricorrenti, quali eredi del professionista che aveva svolto prestazioni tecniche in favore di un soggetto poi deceduto, chiedevano l’ammissione allo stato passivo del fallimento del coerede dell’originario debitore per un credito professionale di euro 19.045,77, escluso in sede di verifica. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. ritenendo: non dimostrata in modo sufficiente l’esistenza e l’entità del credito sulla base della documentazione prodotta; non idoneo a costituire riconoscimento del debito lo stato di graduazione e riparto predisposto dal notaio nella liquidazione ereditaria, perché proveniente dagli eredi del debitore originario e non dal debitore stesso; comunque maturata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c., in assenza di atti interruttivi successivi alla vidimazione della parcella. In cassazione le ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione delle regole di valutazione della prova e omesso esame/motivazione illogica, sostenendo che la parcella vistata dall’ordine e la documentazione integrativa comprovassero natura, numero e consistenza delle prestazioni. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 1988, 470, 484, 490, 752 e 754 c.c., affermando che il fallito, quale coerede subentrato nel debito ereditario, era legittimato a riconoscere il debito e che il curatore non avrebbe potuto eccepire la prescrizione; sostenevano inoltre che la vidimazione della parcella e il ricorso per sequestro conservativo ante causam avessero interrotto la prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la legittimazione del curatore a sollevare l’eccezione di prescrizione, osservando che, a seguito del fallimento, il fallito è spossessato e la massa è rappresentata dal curatore. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte residua perché le doglianze miravano in realtà a contestare accertamenti di merito non censurabili in cassazione rispetto alla prescrizione presuntiva, per la quale l’art. 2960 c.c. prevede un rimedio tipico diverso (deferimento del giuramento). Conseguentemente ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, poiché la decisione impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e l’infondatezza di una di esse rendeva inutile esaminare l’altra. Nessuna liquidazione delle spese per mancata difesa dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    opposizione allo stato passivo

    è il rimedio utilizzato per contestare l’esclusione del credito dalla verifica fallimentare.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro per contestare la valutazione della prova, ma la Corte non accoglie la doglianza di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sull’esistenza del credito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare l’utilizzo di presunzioni nella valutazione del compendio probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame/motivazione su un fatto decisivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o comunque non fondata.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti sulla ricognizione di debito.

  • art. 470 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione all’accettazione dell’eredità e agli effetti sui rapporti debitori ereditari.

  • art. 484 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in tema di accettazione con beneficio d’inventario.

  • art. 490 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti sugli effetti dell’accettazione beneficiata.

  • art. 752 c.c.

    richiamato per sostenere la successione dei coeredi nel lato passivo dei debiti ereditari.

  • art. 754 c.c.

    richiamato per la ripartizione del debito tra coeredi.

  • art. 2956 n. 2 c.c.

    ritenuto applicabile come prescrizione presuntiva del credito per compensi professionali.

  • art. 2959 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta erroneità dell’eccezione di prescrizione presuntiva per eventuale ammissione, anche implicita, dell’obbligazione non estinta.

  • art. 2960 c.c.

    la Corte afferma che, opposta la prescrizione presuntiva, il creditore può solo deferire il giuramento alla controparte per accertare l’estinzione del debito.

Massime di principio

  • In sede di verificazione dello stato passivo, il curatore fallimentare è legittimato a opporre la prescrizione del credito, poiché dopo la dichiarazione di fallimento il fallito perde la disponibilità dei beni e la rappresentanza della massa è attribuita al curatore.
  • Quando il credito è assoggettato a prescrizione presuntiva, il creditore non può limitarsi a contestare con censure di merito l’accertamento dell’estinzione, ma deve utilizzare gli strumenti tipici previsti dalla disciplina speciale, tra cui il deferimento del giuramento nei limiti consentiti dalla legge.
  • La documentazione prodotta dal creditore deve essere idonea a dimostrare in modo specifico l’esistenza, la natura e l’entità delle prestazioni professionali poste a base del credito; il mero richiamo a atti non provenienti dal debitore originario non basta, di per sé, a integrare un riconoscimento del debito.
  • Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea, da sola, a sorreggere il dispositivo, l’infondatezza della censura relativa a una sola di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
  • La parte che invoca l’interruzione della prescrizione deve allegare e provare gli atti interruttivi specifici e la loro riconducibilità al rapporto obbligatorio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoSuccessione legittimaInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaSuccessioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.