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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31695/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Macerata che, pur avendo condannato Vincenzo Salerno agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p. alla pena di anni tre di reclusione, ha omesso di applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è dovuta per legge e la sua durata è automaticamente determinata con riferimento alla pena di reclusione inflitta, senza margini di discrezionalità del giudice. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria e ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è obbligatoria quando prevista e la sua durata è meccanicamente riferita alla pena di reclusione inflitta; non è rimessa a discrezionalità del giudice.

  • art. 619 comma 2 cod. proc. pen.

    Il rimedio della rettificazione di cui all'art. 619 c.2 c.p.p. è utilizzabile per emendare la specie o la qualità della pena in sede di legittimità in casi specifici, ma non è idoneo a supplire all'omessa applicazione di una pena accessoria dovuta automaticamente.

  • artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per identificare il reato per cui è stata inflitta la pena principale (concorso di persone e fattispecie di furto aggravato). La condanna a reclusione opera il riferimento per la determinazione automatica della pena accessoria ex art. 29 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016 (Galdini) e Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022 (Galdini)

    Precedenti che confermano la possibilità di applicare l'interdizione dai pubblici uffici anche in sede di legittimità e chiariscono i limiti dell'utilizzo della rettificazione di cui all'art. 619 c.2 c.p.p.; fondamento per ritenere la pena accessoria obbligatoria e applicabile con annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando la legge lega automaticamente una pena accessoria alla pena principale (art. 29 c.p.), la sua applicazione è obbligatoria e non soggetta a discrezionalità del giudice.
  • L'omessa pronuncia su una pena accessoria obbligatoria può essere rimossa in sede di legittimità con annullamento senza rinvio e applicazione della pena accessoria da parte della Corte, se ricorre il motivo adeguato (es. ricorso per saltum del Procuratore generale).
  • Il rimedio di rettificazione previsto dall'art. 619 c.2 c.p.p. non è sempre utilizzabile per supplire omissioni relative alla specie o alla qualità della pena quando si tratta di pene accessorie dovute per legge; occorre valutare la giurisprudenza che delimita l'uso di tale strumento.
  • In situazioni analoghe, il pubblico ministero può impugnare la sentenza per violazione di legge quando manca la statuizione su pene accessorie obbligatorie; il giudice di legittimità può disporre l'annullamento limitato e applicare direttamente la sanzione accessoria.

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