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Sentenza

Sentenza del 31/07/2015 n. 16244 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 9.833,79 per TIA relativa agli anni 2003 e 2004, calcolata sull'intera superficie di un immobile adibito a magazzino e deposito merci. La società sosteneva che l'area destinata a deposito e spedizione dovesse essere esclusa dalla superficie imponibile perché vi si producevano rifiuti speciali, in particolare imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani. Il Comune ha contestato la decisione della CTR, deducendo che spettava alla contribuente indicare con precisione l'area interessata e dimostrare sia la produzione abituale di rifiuti speciali sia il loro autonomo smaltimento, anche in considerazione dell'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, ritenendo erronea l'affermazione della CTR secondo cui l'esclusione delle superfici dal tributo opererebbe automaticamente e senza necessità di prova da parte dell'utente. Secondo la Corte, l'impresa che chiede l'esclusione, anche parziale, dalla superficie tassabile deve adempiere agli obblighi di informazione e fornire la prova dell'esistenza, della delimitazione e della concreta destinazione delle aree in cui si producono abitualmente rifiuti speciali. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR della Toscana per un nuovo esame sulla base dei documenti già presenti in atti. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La regola generale sull'onere della prova impone alla contribuente che invoca l'esclusione di una parte della superficie tassabile di dimostrare i fatti che giustificano tale esclusione.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3

    Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali.

    L'esclusione riguarda le aree che, per caratteristiche strutturali e destinazione, producono normalmente rifiuti speciali, ma non opera automaticamente: il contribuente deve individuare e provare i relativi presupposti.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    Prevede l'obbligo di denuncia e costituisce la base dell'onere informativo del contribuente circa le superfici e le variazioni rilevanti ai fini del tributo.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    Disciplina la tariffa di igiene ambientale, considerata dalla Corte una variante successiva della TARSU quanto ai principi applicabili all'individuazione delle superfici imponibili.

  • Art. 5 del regolamento del Comune di Sesto Fiorentino n. 30 del 18 febbraio 2003

    Imponeva alla contribuente di comunicare e documentare l'area destinata alla produzione di rifiuti speciali; tale obbligo rileva sia nel procedimento amministrativo sia nel successivo giudizio.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e)

    La questione relativa alle competenze sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è stata prospettata dal Comune, ma non è risultata decisiva perché il primo motivo, concernente l'onere di informazione e prova, è stato ritenuto sufficiente per cassare la sentenza.

Massime di principio

  • L'esclusione o riduzione della superficie imponibile per produzione di rifiuti speciali non opera automaticamente: deve essere richiesta e dimostrata dal contribuente.
  • L'impresa deve indicare con precisione le aree interessate, la loro effettiva destinazione e le caratteristiche dei rifiuti prodotti, fornendo documentazione idonea.
  • La prova deve riguardare anche la produzione abituale di rifiuti speciali e, quando rilevante, il loro avvio a smaltimento o recupero tramite soggetti autorizzati.
  • La mancata comunicazione delle variazioni rispetto alla precedente denuncia può impedire o rendere più difficile ottenere l'esclusione, anche se l'area possiede astrattamente caratteristiche compatibili.
  • In caso di contestazione giudiziale, l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi del tributo, mentre il contribuente deve provare i fatti specifici che giustificano l'esenzione o la riduzione richiesta.
  • Nel giudizio di rinvio davanti al giudice tributario, di regola non è possibile introdurre nuovi documenti, salvo quelli la cui produzione precedente sia stata impedita da causa di forza maggiore.

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