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Parere

Parere n. 932/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dalla signora Falagario Cinzia contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9133 del 17 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9133 del 17 febbraio 2025, con cui è stata comunicata la sospensione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione comunale dell’area occupata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, comproprietaria di un’area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune di Modugno per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica in assenza di decreto di esproprio, ha impugnato la nota comunale che sospendeva il procedimento di acquisizione sanante deliberato dal Consiglio comunale nel 2020. Ha dedotto che la deliberazione consiliare avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione e fatto venir meno l’animus rem sibi habendi dell’amministrazione; ha inoltre sostenuto che il termine non potesse decorrere dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, bensì da quella di entrata in vigore dell’art. 42-bis, e che l’occupazione illegittima, quale illecito permanente, non potesse costituire possesso utile all’usucapione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha rivendicato la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione. La questione preliminare esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato la qualificazione sostanziale dell’azione e la sua compatibilità con il ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha qualificato giuridicamente la domanda in base al suo contenuto effettivo, ritenendo che, al di là della formale richiesta di annullamento della nota comunale, la ricorrente perseguisse un accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà per usucapione da parte del Comune e un accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà. Tale domanda esula dal perimetro tipicamente impugnatorio del ricorso straordinario, che consente esclusivamente azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia riguarda in via principale il diritto soggettivo di proprietà e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere incidenter tantum questioni pregiudiziali relative a diritti, ma ciò non è possibile quando, come nel caso di specie, la titolarità del diritto di proprietà costituisce la questione principale e l’accertamento richiesto avrebbe natura non meramente incidentale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; la domanda cautelare è rimasta assorbita.

Osservazioni

Qualificazione sostanziale dell’azione

Il ricorso deve essere qualificato in base al contenuto effettivo della domanda, indipendentemente dalla forma e dal nomen iuris utilizzati. Nel caso concreto, la richiesta di annullamento celava un’azione di accertamento negativo dell’usucapione comunale e di accertamento positivo della persistenza della comproprietà privata.

Limiti oggettivi del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. L’azione di mero accertamento non può essere esercitata mediante tale rimedio.

Giurisdizione sulla proprietà

La controversia ha come oggetto principale il diritto soggettivo di proprietà del compendio immobiliare e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Non opera la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti, poiché l’accertamento della proprietà non è meramente pregiudiziale rispetto a una diversa questione principale.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione cautelare è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa della deliberazione comunale di acquisizione sanante dell’area occupata, ma il Consiglio di Stato non esamina nel merito le censure relative ai presupposti dell’usucapione o dell’acquisizione sanante.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    il ricorso straordinario è ammesso per la tutela di interessi legittimi e di diritti soggettivi connessi a tali interessi, quando non sia ammesso altro ricorso giurisdizionale

    Secondo la Sezione, la disposizione conferma la natura tipicamente impugnatoria del ricorso straordinario, utilizzabile per azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi e non per autonome azioni di accertamento.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

    Il ricorso straordinario non è utilizzabile per controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria, come quella avente quale oggetto principale l’accertamento della proprietà privata o dell’usucapione.

  • art. 8, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

    La cognizione incidentale sui diritti non opera quando il diritto soggettivo costituisce l’oggetto principale della domanda e l’accertamento richiesto non è meramente incidentale.

  • Cons. Stato, Sez. I, parere n. 992/2020

    È richiamato a sostegno del potere dell’organo decidente di qualificare giuridicamente l’azione in base alla sua effettiva natura, a prescindere dalla veste formale adottata dalla parte.

  • Cons. Stato, Sez. I, pareri n. 502/2026 e n. 1349/2025

    Sono richiamati per ribadire la natura tipicamente impugnatoria del ricorso straordinario e l’inammissibilità di autonome azioni di accertamento mediante tale rimedio.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario la domanda deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla parte; una formale richiesta di annullamento non può trasformare in azione impugnatoria una domanda che mira in realtà a un autonomo accertamento.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio e non consente la proposizione di autonome azioni di accertamento, anche quando queste siano formalmente articolate come impugnazione di un atto amministrativo.
  • Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; quando la questione principale riguarda l’accertamento di un diritto soggettivo di proprietà, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La cognizione incidentale del giudice amministrativo sulle questioni relative a diritti soggettivi è consentita soltanto quando tali questioni siano pregiudiziali o incidentali rispetto a una diversa questione principale devoluta alla giurisdizione amministrativa; non opera quando l’accertamento del diritto costituisce il risultato principale richiesto.

Ricorso straordinario sull’acquisizione sanante e sull’usucapione dell’area occupata

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una comproprietaria privata contro il Comune di Modugno, in relazione alla sospensione del procedimento di acquisizione sanante di un’area occupata e trasformata dall’ente locale per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Premesse e vicenda amministrativa

L’area era stata occupata dal Comune in assenza di un provvedimento di espropriazione. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante dell’intero compendio ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, demandando agli uffici l’avvio del procedimento attuativo e gli adempimenti relativi al pagamento o al deposito delle somme dovute ai proprietari.

Poiché il procedimento attuativo non era stato avviato, la proprietaria aveva sollecitato l’amministrazione. Con la nota n. 9133 del 17 febbraio 2025, il responsabile comunale dei lavori pubblici aveva comunicato che la procedura era stata sospesa in attesa dell’accertamento, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, dell’eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente aveva sostenuto che la deliberazione consiliare del 2020, adottata dall’organo competente a disporre l’acquisizione sanante, avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione e comunque escluso l’animus rem sibi habendi dell’amministrazione. Aveva inoltre contestato la decorrenza del termine, ritenendo che esso dovesse decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, introdotto dall’art. 34, comma 1, l. n. 111/2011, e non dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001.

Con un secondo motivo aveva sostenuto che l’occupazione illegittima dell’area costituisse un illecito permanente e non potesse quindi integrare un possesso utile ai fini dell’usucapione, poiché una diversa soluzione avrebbe reintrodotto forme di espropriazione indiretta o larvata.

Posizioni delle parti e istruttoria

Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota impugnata fosse un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio. Nel merito aveva rivendicato la possibilità di ottenere in sede giudiziale l’accertamento dell’usucapione, richiamando i principi di economicità, razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

La ricorrente aveva replicato che la nota determinava un arresto procedimentale e aveva insistito sulle questioni relative agli effetti della deliberazione consiliare e all’irrilevanza dell’occupazione illegittima ai fini dell’usucapione. Aveva inoltre rappresentato che, sino a quel momento, non era stata esercitata alcuna azione civile per l’accertamento dell’usucapione.

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio e completa l’istruttoria, procedendo direttamente all’esame della questione decisiva.

Qualificazione sostanziale della domanda

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui anche in sede giustiziale è possibile qualificare giuridicamente l’azione in base alla sua effettiva natura, senza fermarsi alla forma o al nomen iuris utilizzato.

Nel caso concreto, la domanda non è stata ritenuta una mera azione di annullamento della nota comunale. Attraverso l’impugnazione dell’atto, la ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere:

  • l’accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà comunale per usucapione;
  • l’accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà;
  • la declaratoria che la deliberazione consiliare del 2020 avesse prodotto effetti interruttivi del termine di usucapione e riconosciuto il diritto di proprietà privata;
  • la declaratoria dell’inidoneità dell’occupazione illegittima a costituire possesso utile all’usucapione.

Natura del ricorso straordinario

La Sezione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria. Esso è diretto all’eliminazione dal mondo giuridico di un provvedimento amministrativo mediante una pronuncia caducatoria.

Ne consegue che un’azione autonoma di accertamento non può essere introdotta mediante ricorso straordinario, anche se formalmente presentata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo.

Giurisdizione sulla controversia

La domanda sostanziale riguardava la titolarità del diritto di proprietà sul compendio immobiliare e l’eventuale acquisto dello stesso da parte del Comune per usucapione. Si trattava quindi di una controversia relativa a un diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

La Sezione ha richiamato l’art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui il ricorso straordinario è ammesso unicamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre precisato che l’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di esaminare, senza efficacia di giudicato, questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti soltanto quando esse siano strumentali alla decisione su una diversa questione principale rientrante nella giurisdizione amministrativa.

Nel caso esaminato, invece, l’accertamento della proprietà non era una questione incidentale, ma costituiva il principale risultato perseguito dalla ricorrente. Non poteva quindi operare la cognizione incidentale del giudice amministrativo.

Decisione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La domanda cautelare è rimasta assorbita. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito le questioni relative alla decorrenza e all’interruzione del termine di usucapione, all’animus rem sibi habendi, alla rilevanza dell’occupazione illegittima e ai presupposti dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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