Parere n. 931/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dal signor Falagario Francesco contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n.9135 del 17 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9135 del 17 febbraio 2025, con cui è stata comunicata la sospensione della procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione del compendio immobiliare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, comproprietario di un’area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica senza decreto di esproprio, ha impugnato la nota comunale che sospendeva il procedimento di acquisizione sanante deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 27 del 20 luglio 2020. Ha dedotto che tale deliberazione avrebbe interrotto il termine per l’usucapione o comunque escluso l’animus rem sibi habendi dell’Amministrazione; ha inoltre contestato la decorrenza del termine ventennale e la possibilità di computare l’occupazione illegittima quale possesso utile all’usucapione, perché derivante da un illecito permanente e idonea a riprodurre forme di espropriazione indiretta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, qualificando la nota come atto endoprocedimentale non decisorio, e ha sostenuto la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione. Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda, individuandovi non una mera azione di annullamento, ma una richiesta di accertamento negativo dell’usucapione del Comune e positivo della persistenza del diritto di comproprietà del ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile, assorbendo la domanda cautelare. In sede giustiziale è possibile qualificare l’azione secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato. Nel caso concreto, le censure miravano a ottenere una pronuncia sulla titolarità del diritto di proprietà e sull’assenza dei presupposti dell’usucapione comunale, non la sola eliminazione della nota impugnata. Tale domanda esula dalla natura tipicamente impugnatoria del ricorso straordinario, ammesso dall’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 per azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia riguardava direttamente un diritto soggettivo di proprietà e ricadeva nella giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 7, comma 8, c.p.a. consente il ricorso straordinario soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; l’art. 8, comma 1, c.p.a. non era applicabile, poiché la proprietà non costituiva una questione pregiudiziale incidentale, ma l’oggetto principale della pronuncia richiesta.
Osservazioni
Qualificazione sostanziale dell’azione
Anche nel ricorso straordinario il Consiglio di Stato può qualificare giuridicamente l’azione in base al suo contenuto effettivo, prescindendo dalla forma e dal nomen iuris adottati dalla parte.
Natura della domanda proposta
Le censure non integravano una mera domanda di annullamento della nota comunale, ma una domanda di accertamento negativo del mancato acquisto per usucapione da parte del Comune e di accertamento positivo della persistenza del diritto di comproprietà del ricorrente.
Limiti del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi; non può essere utilizzato per introdurre autonome azioni di accertamento.
Giurisdizione sulla proprietà
La titolarità del diritto di proprietà costituiva la questione principale e non una questione pregiudiziale o incidentale. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario e non è proponibile con ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Disciplina l’acquisizione sanante delle aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido provvedimento espropriativo; nel caso concreto costituiva il fondamento della deliberazione comunale del 2020.
Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, volto all’annullamento di provvedimenti amministrativi, e non consente la proposizione di autonome azioni di accertamento.
art. 7, comma 8, Codice del processo amministrativo
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La proponibilità del ricorso straordinario è subordinata alla devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.
art. 8, comma 1, Codice del processo amministrativo
Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
La norma non consente al giudice amministrativo di decidere in via principale sulla titolarità del diritto di proprietà; nel caso concreto la proprietà era l’oggetto principale della domanda, non una questione incidentale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la domanda deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, anche quando la parte la presenta formalmente come impugnazione per annullamento.
- Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio e non può essere utilizzato per proporre autonome azioni di accertamento.
- Il ricorso straordinario è ammissibile soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; quando la domanda riguarda direttamente un diritto soggettivo di proprietà, la tutela deve essere chiesta al giudice ordinario.
- La cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti, prevista dall’art. 8, comma 1, c.p.a., opera solo quando il diritto costituisce una questione pregiudiziale o incidentale necessaria per decidere una diversa questione principale, non quando la sua titolarità forma l’oggetto principale della domanda.
Inammissibilità del ricorso straordinario sulla titolarità della proprietà
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un comproprietario contro il Comune di Modugno, in relazione alla sospensione di una procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la domanda sostanziale riguardasse un diritto soggettivo di proprietà e non fosse proponibile mediante ricorso straordinario.
Premesse fattuali e procedimento comunale
Il ricorrente era comproprietario di un’ampia area occupata e trasformata irreversibilmente dal Comune per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in assenza di un provvedimento di espropriazione.
Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante dell’intera area ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, demandando agli uffici l’avvio del procedimento attuativo e gli adempimenti relativi al pagamento o al deposito delle somme dovute ai proprietari.
Poiché il procedimento non era stato avviato, il ricorrente aveva sollecitato l’Amministrazione. Con la nota n. 9135 del 17 febbraio 2025, il Responsabile del Servizio Lavori pubblici aveva comunicato che la procedura era stata sospesa in attesa dell’accertamento, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, dell’eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che:
- la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione o avrebbe comunque escluso l’animus rem sibi habendi dell’Amministrazione;
- il termine per l’usucapione non avrebbe potuto decorrere dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, ma dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell’art. 42-bis, introdotto dalla l. n. 111/2011;
- il tempo trascorso dall’occupazione illegittima non avrebbe potuto produrre effetti acquisitivi, poiché l’occupazione costituiva un illecito permanente;
- riconoscere effetti usucapivi all’occupazione illegittima avrebbe reintrodotto forme di espropriazione indiretta o larvata.
Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo la nota un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e aveva sostenuto la possibilità di ottenere in sede giudiziale l’accertamento dell’usucapione.
Riqualificazione della domanda
La Sezione ha rilevato che anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario è possibile qualificare giuridicamente l’azione in base al suo contenuto sostanziale, indipendentemente dalla veste formale e dal nomen iuris utilizzato dalla parte, richiamando il precedente parere della Sezione I n. 992/2020.
Nel caso concreto, la domanda non era realmente diretta soltanto all’annullamento della nota comunale. Attraverso l’impugnazione, il ricorrente mirava a ottenere:
- l’accertamento negativo dell’acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune;
- l’accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà;
- il riconoscimento di effetti interruttivi della deliberazione comunale n. 27/2020;
- l’affermazione dell’inidoneità dell’occupazione illegittima a costituire possesso utile all’usucapione.
Natura impugnatoria del ricorso straordinario
La Sezione ha ribadito, sulla base dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 e della propria giurisprudenza, che il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio. Esso consente di chiedere l’eliminazione dal mondo giuridico di un provvedimento amministrativo mediante una pronuncia caducatoria, ma non può essere utilizzato per introdurre un’autonoma azione di accertamento.
La domanda sostanziale del ricorrente, essendo rivolta a stabilire se il Comune avesse acquistato la proprietà per usucapione e se il ricorrente conservasse il proprio diritto dominicale, fuoriusciva pertanto dal perimetro oggettivo del rimedio straordinario.
Riparto di giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha inoltre applicato l’art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La questione posta non riguardava soltanto la legittimità di un comportamento o di un atto amministrativo, ma direttamente la titolarità del diritto soggettivo di proprietà sul compendio immobiliare. La controversia apparteneva quindi alla giurisdizione del giudice ordinario.
Non era applicabile l’art. 8, comma 1, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere senza efficacia di giudicato delle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti. Nel caso esaminato, infatti, la proprietà non era una questione incidentale necessaria per decidere una diversa domanda amministrativa, ma costituiva l’oggetto principale della pronuncia richiesta.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile. La domanda cautelare è rimasta assorbita dall’esito processuale, senza che il Collegio esaminasse nel merito le questioni relative alla decorrenza del termine di usucapione, agli effetti della deliberazione comunale o alla rilevanza dell’occupazione illegittima.
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