Salta al contenuto
Parere

Parere n. 933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dalla signora Falagario Anna Grazia contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9130 del 17 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9130 del 17 febbraio 2025, con la quale è stata comunicata la sospensione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione del compendio immobiliare da parte del Comune.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, comproprietaria di un’area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica senza decreto di esproprio, ha impugnato la nota con cui l’amministrazione ha sospeso il procedimento di acquisizione sanante deliberato dal Consiglio comunale nel 2020, in attesa di verificare giudizialmente l’eventuale acquisto per usucapione del bene. Con il primo motivo ha sostenuto che la deliberazione consiliare n. 27/2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione o comunque escluso l’animus rem sibi habendi del Comune, contestando anche la decorrenza del termine dal 30 giugno 2003 anziché dal 6 luglio 2011. Con il secondo motivo ha dedotto che l’occupazione illegittima costituisce illecito permanente e non può integrare possesso utile all’usucapione, poiché ciò determinerebbe una forma di espropriazione indiretta. La questione preliminare esaminata dalla Sezione concerne la qualificazione sostanziale dell’azione e l’ammissibilità, nel ricorso straordinario, di una domanda diretta ad accertare la mancata usucapione del bene da parte del Comune e la persistenza del diritto di comproprietà della ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha qualificato giuridicamente la domanda in base al suo contenuto sostanziale, ritenendo che, nonostante la formale richiesta di annullamento della nota comunale, la ricorrente intendesse ottenere un accertamento negativo dell’intervenuta usucapione in favore del Comune e un accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà. Tale domanda esula dal perimetro del ricorso straordinario, che ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 ha natura tipicamente impugnatoria ed è diretto esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La controversia sostanziale riguarda invece il diritto soggettivo di proprietà, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Non è applicabile l’art. 8, comma 1, c.p.a., poiché la titolarità del diritto di proprietà non costituisce una questione pregiudiziale o incidentale da risolvere senza efficacia di giudicato, ma rappresenta l’oggetto principale della domanda. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; la domanda cautelare è rimasta assorbita.

Osservazioni

Qualificazione sostanziale dell’azione

La domanda deve essere qualificata in base al suo contenuto effettivo, indipendentemente dalla forma e dal nomen iuris utilizzati. Nel caso concreto, la richiesta di annullamento celava un’azione di accertamento negativo dell’usucapione in favore del Comune e di accertamento positivo della persistenza della comproprietà della ricorrente.

Natura impugnatoria del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico. Non è utilizzabile per introdurre autonome domande di accertamento.

Giurisdizione sulla proprietà

La controversia relativa alla titolarità del diritto di proprietà sul compendio immobiliare appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere questioni relative a diritti soltanto incidenter tantum e senza efficacia di giudicato, mentre nel caso concreto la proprietà costituisce la questione principale.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è rimasta assorbita per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Disciplina l’acquisizione sanante dei beni utilizzati per finalità di interesse pubblico in assenza di un valido provvedimento espropriativo; nel caso concreto il Comune aveva avviato tale percorso con deliberazione consiliare n. 27/2020.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è ammesso per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    La disposizione conferma la natura tipicamente impugnatoria del ricorso straordinario, che può essere utilizzato esclusivamente per ottenere l’annullamento di provvedimenti amministrativi.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    Il ricorso straordinario è ammissibile soltanto quando la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 8, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

    La conoscibilità incidentale dei diritti non opera quando il diritto soggettivo costituisce l’oggetto principale della domanda e il pronunciamento richiesto avrebbe natura decisoria su di esso.

  • art. 8, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale limite alle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti conoscibili dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario la domanda deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dalla forma processuale e dal nomen iuris attribuiti dalla parte.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e non può essere utilizzato per introdurre autonome azioni di accertamento.
  • Quando la domanda mira ad accertare la titolarità di un diritto soggettivo di proprietà, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non può essere proposta mediante ricorso straordinario.
  • La possibilità per il giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti non opera quando la titolarità del diritto costituisce la questione principale e l’accertamento richiesto deve avere efficacia decisoria su di essa.

Inammissibilità del ricorso straordinario sull’accertamento della proprietà

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una comproprietaria contro il Comune di Modugno, relativo alla sospensione del procedimento di acquisizione sanante di un’area occupata e trasformata dall’ente per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Premesse e vicenda amministrativa

La ricorrente è comproprietaria di un compendio immobiliare occupato dal Comune in assenza di un provvedimento di espropriazione. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, incaricando gli uffici di avviare il procedimento attuativo e di provvedere al pagamento o al deposito delle somme dovute ai proprietari.

Poiché il procedimento non veniva avviato, la ricorrente ne sollecitava la conclusione. Il responsabile del Servizio lavori pubblici comunicava tuttavia che la procedura era stata sospesa in attesa di verificare, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, l’eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto due ordini di censure:

  • la deliberazione consiliare n. 27/2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione o comunque escluso l’animus rem sibi habendi del Comune; inoltre, il termine avrebbe dovuto decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il 6 luglio 2011, e non dal 30 giugno 2003;
  • l’occupazione illegittima da parte del Comune, costituendo un illecito permanente, non avrebbe potuto integrare possesso utile all’usucapione, poiché ciò avrebbe reintrodotto una forma di espropriazione indiretta o larvata.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota impugnata fosse un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio. Nel merito ha rivendicato la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione, in applicazione dei principi di economicità e contenimento della spesa pubblica.

Qualificazione sostanziale della domanda

La Sezione ha preliminarmente ricordato che anche in sede giustiziale è possibile qualificare giuridicamente l’azione in base al suo contenuto effettivo, indipendentemente dalla forma utilizzata dalla parte, richiamando il parere n. 992/2020.

Nel caso concreto, la richiesta formale di annullamento della nota comunale era diretta sostanzialmente a ottenere:

  • l’accertamento negativo del mancato acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune;
  • l’accertamento positivo della persistenza del diritto di comproprietà della ricorrente;
  • il riconoscimento dell’efficacia interruttiva della deliberazione consiliare n. 27/2020 e dell’irrilevanza dell’occupazione illegittima ai fini dell’usucapione.

Limiti del ricorso straordinario

Secondo la Sezione, il ricorso straordinario previsto dall’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 ha natura tipicamente impugnatoria. Esso consente esclusivamente di chiedere l’annullamento di un provvedimento amministrativo, attraverso una pronuncia caducatoria, e non può essere utilizzato per introdurre un’azione autonoma di accertamento.

La domanda proposta dalla ricorrente fuoriusciva quindi dal perimetro oggettivo del rimedio straordinario.

Giurisdizione sulla titolarità del bene

La Sezione ha inoltre rilevato che la questione riguardava direttamente la titolarità del diritto soggettivo di proprietà sul compendio immobiliare. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Non era applicabile l’art. 8, comma 1, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti senza efficacia di giudicato. Tale disposizione opera infatti solo quando il diritto costituisce una questione pregiudiziale o incidentale rispetto alla controversia amministrativa principale. Nel caso esaminato, invece, la proprietà rappresentava l’oggetto principale dell’accertamento richiesto e la relativa controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto completa l’istruttoria e ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. La domanda cautelare è rimasta assorbita. Non sono state quindi esaminate nel merito le questioni relative all’usucapione, agli effetti della deliberazione comunale n. 27/2020, alla decorrenza del termine ventennale e alla rilevanza dell’occupazione illegittima.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.