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Parere

Parere n. 934/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dalla signora Falagario Chiara contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9132 del 7 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9132 del 7 febbraio 2025, relativa alla sospensione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell'accertamento dell'eventuale usucapione comunale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha comunicato la sospensione del procedimento attuativo dell'acquisizione sanante deliberata con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, ritenendo necessario accertare previamente, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, l'eventuale acquisto per usucapione del compendio immobiliare occupato e irreversibilmente trasformato dall'ente senza decreto di esproprio. Con il primo motivo ha sostenuto che la deliberazione consiliare avrebbe interrotto il termine ventennale per l'usucapione e avrebbe escluso l'animus rem sibi habendi del Comune; ha inoltre contestato la decorrenza del termine dal 30 giugno 2003, ritenendo rilevante la data del 6 luglio 2011, di entrata in vigore dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Con il secondo motivo ha dedotto che l'occupazione illegittima, costituendo illecito permanente, non potrebbe integrare possesso utile ai fini dell'usucapione, poiché ciò determinerebbe una forma di espropriazione indiretta. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha difeso la possibilità di ottenere giudizialmente l'accertamento dell'usucapione. Il Consiglio di Stato ha riqualificato l'azione, rilevando che, al di là della formale richiesta di annullamento, essa mirava all'accertamento negativo dell'usucapione comunale e all'accertamento positivo della persistenza del diritto di comproprietà della ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile, assorbendo la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure non fossero dirette principalmente alla caducazione della nota comunale, ma alla pronuncia sull'esistenza o inesistenza dell'acquisto della proprietà per usucapione e sulla persistente titolarità del diritto dominicale della ricorrente. Tale domanda ha natura di accertamento e riguarda un diritto soggettivo di proprietà, mentre il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Nel caso concreto la proprietà costituiva la questione principale, non una questione pregiudiziale o incidentale da esaminare senza efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 8, comma 1, c.p.a.; la controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Le questioni sostanziali sull'usucapione, sugli effetti della deliberazione consiliare e sull'idoneità dell'occupazione illegittima non sono state esaminate nel merito.

Osservazioni

Qualificazione dell'azione

Il giudice consultivo può qualificare giuridicamente l'azione in base al suo contenuto sostanziale, prescindendo dalla forma e dal nomen iuris utilizzati dalla parte. Nel caso concreto la domanda formalmente proposta come annullamento è stata riqualificata come azione di accertamento negativo dell'usucapione e positivo della persistenza del diritto di comproprietà.

Natura del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni dirette all'annullamento di provvedimenti amministrativi, non autonome azioni di accertamento.

Giurisdizione sulla proprietà

La controversia concernente la titolarità del diritto di proprietà e l'eventuale acquisto per usucapione riguarda un diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Limiti dell'esame incidentale dei diritti

L'art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere senza efficacia di giudicato le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti soltanto quando la questione principale rientri nella sua giurisdizione. Nel caso concreto la proprietà costituiva invece l'oggetto principale della domanda.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione cautelare è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa della deliberazione comunale di acquisizione sanante; il Consiglio di Stato non ne esamina nel merito l'applicazione concreta.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è ammesso per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    La norma conferma la natura e i limiti del ricorso straordinario, quale rimedio impugnatorio per controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    La disposizione preclude il ricorso straordinario quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 8, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

    L'esame incidentale di questioni relative a diritti è possibile solo quando la domanda principale rientri nella giurisdizione amministrativa; non è utilizzabile per decidere direttamente sulla titolarità del diritto di proprietà.

  • art. 8, comma 2, c.p.a.

    È richiamato dal Collegio insieme al comma 1 per le relative eccezioni, senza ulteriore specificazione nel parere.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il giudice consultivo può riqualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dalla forma processuale e dal nomen iuris utilizzati dalla parte.
  • Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e non può essere utilizzato per proporre un'autonoma azione di accertamento.
  • Il ricorso straordinario è inammissibile quando la domanda sostanziale riguarda direttamente un diritto soggettivo appartenente alla giurisdizione ordinaria, anche se formalmente è formulata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo.
  • L'art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di esaminare questioni relative a diritti soltanto in via pregiudiziale o incidentale e senza efficacia di giudicato, quando la controversia principale rientri nella sua giurisdizione; non consente di decidere direttamente sulla titolarità del diritto di proprietà.

Inquadramento del parere

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una comproprietaria privata contro il Comune di Modugno, con domanda cautelare, per l'annullamento della nota comunale n. 9132 del 7 febbraio 2025. La controversia riguarda l'occupazione e la trasformazione irreversibile di un'area privata per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e il successivo procedimento di acquisizione sanante.

Vicenda amministrativa

Il Comune aveva occupato l'area senza adottare un provvedimento di espropriazione. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020 aveva disposto l'acquisizione sanante dell'intero compendio ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, dando mandato agli uffici di avviare il procedimento attuativo e di provvedere al pagamento o al deposito delle somme dovute ai proprietari.

Il procedimento attuativo non veniva avviato. A seguito delle sollecitazioni della proprietaria, il responsabile del servizio comunale comunicava che la procedura era stata sospesa in attesa dell'accertamento, mediante mediazione obbligatoria o in sede giudiziale, dell'eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che:

  • la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale dell'usucapione e avrebbe escluso l'animus rem sibi habendi del Comune;
  • il termine per l'usucapione avrebbe dovuto decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e non dal 30 giugno 2003;
  • l'occupazione illegittima dell'area, in quanto espressione di un illecito permanente, non avrebbe potuto costituire possesso utile ai fini dell'usucapione;
  • il riconoscimento dell'usucapione in favore del Comune avrebbe reintrodotto una forma di espropriazione indiretta o larvata.

La ricorrente ha inoltre sostenuto che la nota comunale producesse un arresto procedimentale e avesse quindi natura lesiva e definitiva.

Posizione del Comune e istruttoria

Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio. Nel merito ha rivendicato la possibilità di ottenere in sede giudiziale la declaratoria dell'usucapione, in applicazione dei principi di economicità, razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione e gli atti del ricorso, ritenendo non meritevole di accoglimento la domanda cautelare. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché le controdeduzioni comunali erano state trasmesse alla ricorrente, che aveva replicato con memorie. La Sezione ha considerato completa l'istruttoria.

Riqualificazione della domanda

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, anche in sede giustiziale, è possibile qualificare giuridicamente l'azione in base al suo contenuto effettivo, prescindendo dalla veste formale e dal nomen iuris. Nel caso concreto ha ritenuto che il ricorso non mirasse realmente soltanto all'annullamento della nota comunale.

Le censure erano infatti dirette a ottenere:

  • l'accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà per usucapione da parte del Comune;
  • l'accertamento positivo della persistenza del diritto di comproprietà in capo alla ricorrente;
  • il riconoscimento di effetti interruttivi della deliberazione consiliare del 2020;
  • l'affermazione dell'inidoneità dell'occupazione illegittima a fondare l'usucapione.

Limiti del ricorso straordinario

Secondo il parere, l'art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 attribuisce al ricorso straordinario natura tipicamente impugnatoria. Il rimedio consente quindi esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico mediante una pronuncia caducatoria.

Un'autonoma azione di accertamento non può essere introdotta attraverso il ricorso straordinario. La domanda sostanziale della ricorrente, essendo diretta a stabilire se il Comune abbia acquistato la proprietà per usucapione e se la comproprietà privata persista, esorbita pertanto dall'ambito del rimedio.

Giurisdizione ordinaria sulla proprietà

Il Collegio ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La domanda esaminata riguarda invece il diritto soggettivo di proprietà del compendio immobiliare e l'eventuale acquisto a titolo originario per usucapione, materie rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

L'art. 8, comma 1, c.p.a. non consente di superare tale limite. Il giudice amministrativo può conoscere, senza efficacia di giudicato, delle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti quando ciò sia necessario per decidere una controversia principale rientrante nella propria giurisdizione. Nel caso concreto, invece, la titolarità della proprietà non era una questione incidentale, ma costituiva l'oggetto principale della domanda.

Esito

Per tali ragioni la Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La domanda cautelare è rimasta assorbita. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le questioni relative alla decorrenza e all'interruzione del termine di usucapione, all'animus rem sibi habendi, agli effetti della deliberazione consiliare n. 27/2020 e all'idoneità dell'occupazione illegittima a costituire possesso utile.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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