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Parere

Parere n. 935/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dalla signora Di Ciaula Saveria contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9129 del 17.02.2025;

Giustizia amministrativa202500768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9129 del 17 febbraio 2025, con la quale è stata comunicata la sospensione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, comproprietaria di un’area occupata e trasformata dal Comune di Modugno per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica senza previo decreto di esproprio, ha impugnato la nota comunale che sospendeva il procedimento di acquisizione sanante deliberato con atto consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione del bene da parte dell’ente. Ha dedotto tre motivi: l’effetto interruttivo della deliberazione comunale sulla prescrizione acquisitiva e l’assenza dell’animus rem sibi habendi; l’inidoneità dell’occupazione illegittima a fondare l’usucapione, trattandosi di illecito permanente e non potendosi reintrodurre forme di espropriazione indiretta; l’insussistenza di una rinuncia abdicativa del diritto di proprietà per effetto di un precedente giudizio civile risarcitorio. La questione preliminare esaminata dalla Sezione ha riguardato la corretta qualificazione della domanda e l’ammissibilità, mediante ricorso straordinario, di una richiesta sostanzialmente diretta all’accertamento della persistenza del diritto dominicale della ricorrente e dell’inesistenza dell’usucapione comunale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda in base al suo contenuto sostanziale, ritenendo che la ricorrente non perseguisse soltanto l’annullamento della nota comunale, ma chiedesse l’accertamento negativo del mancato acquisto del bene per usucapione da parte del Comune e l’accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà. Tale domanda non è esercitabile mediante ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria ed è limitato alle azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia riguarda principalmente il diritto soggettivo di proprietà e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 8, comma 1, c.p.a. non consente al giudice amministrativo di conoscere della questione proprietaria neppure in via incidentale, poiché in questo caso essa costituisce l’oggetto principale della domanda e non una questione pregiudiziale necessaria alla decisione su un rapporto amministrativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la domanda cautelare è rimasta assorbita.

Osservazioni

Qualificazione sostanziale della domanda

La domanda deve essere qualificata in base al suo contenuto effettivo, indipendentemente dalla forma e dal nomen iuris utilizzati. Nel caso concreto, l’impugnazione apparente della nota comunale celava una richiesta di accertamento negativo dell’usucapione del Comune e di accertamento positivo della persistenza del diritto di proprietà della ricorrente.

Natura impugnatoria del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico. Non può essere utilizzato per introdurre un’azione autonoma di accertamento.

Giurisdizione sul diritto di proprietà

Poiché la controversia ha come oggetto principale il diritto soggettivo di proprietà del compendio immobiliare, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La previsione dell’art. 8, comma 1, c.p.a. sulla cognizione incidentale dei diritti non è applicabile quando l’accertamento del diritto costituisce il petitum principale.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione costituisce la base normativa del procedimento di acquisizione sanante deliberato dal Comune a seguito dell’occupazione e trasformazione dell’area in assenza di espropriazione.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è ammesso per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    La Sezione richiama la natura tipicamente impugnatoria del ricorso straordinario, quale rimedio volto all’annullamento di provvedimenti amministrativi.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    La disposizione impedisce l’utilizzo del ricorso straordinario per controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 8, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

    La cognizione incidentale dei diritti non opera quando il diritto soggettivo costituisce la questione principale e l’accertamento richiesto avrebbe natura diretta, non meramente incidentale.

  • art. 34, comma 1, l. n. 111/2011

    introduzione dell’articolo 42-bis nel d.P.R. n. 327/2001

    La ricorrente aveva sostenuto che il termine per l’usucapione decorresse dall’entrata in vigore dell’art. 42-bis, ma la Sezione non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi; non è esperibile per ottenere un autonomo accertamento di diritti soggettivi.
  • La qualificazione della domanda proposta mediante ricorso straordinario deve essere effettuata secondo il contenuto sostanziale della pretesa, indipendentemente dalla forma processuale e dal nomen iuris utilizzati dalla parte.
  • Quando l’impugnazione di un atto amministrativo mira sostanzialmente ad accertare la titolarità del diritto di proprietà o il mancato acquisto del bene per usucapione, la controversia riguarda direttamente un diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti, prevista dall’art. 8, comma 1, c.p.a., è ammessa soltanto quando la questione sul diritto sia pregiudiziale o incidentale rispetto alla controversia amministrativa principale; non opera quando l’accertamento del diritto costituisce l’oggetto principale della domanda.

Inammissibilità del ricorso straordinario sulla proprietà di un’area occupata dal Comune

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una comproprietaria privata contro il Comune di Modugno, relativo alla sospensione del procedimento di acquisizione sanante di un’area occupata e trasformata dall’ente per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Premesse e procedimento comunale

L’area era stata occupata e trasformata dal Comune senza l’adozione di un provvedimento di espropriazione. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, demandando agli uffici l’attuazione della deliberazione e il pagamento o deposito delle somme dovute ai proprietari.

Poiché il procedimento attuativo non era stato avviato, la proprietaria ne aveva sollecitato la conclusione. Con la nota n. 9129 del 17 febbraio 2025, il responsabile del servizio comunale aveva comunicato che la procedura era stata sospesa in attesa dell’accertamento, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, dell’eventuale acquisto per usucapione del compendio immobiliare da parte del Comune.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente aveva sostenuto che:

  • la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione o avrebbe comunque escluso l’animus rem sibi habendi del Comune;
  • il termine per l’usucapione non sarebbe decorso dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, ma da quella di entrata in vigore dell’art. 42-bis, introdotto dalla l. n. 111/2011;
  • l’occupazione illegittima, costituendo un illecito permanente, non avrebbe potuto produrre un possesso utile all’usucapione, altrimenti si sarebbe reintrodotta una forma di espropriazione indiretta;
  • l’azione civile precedentemente promossa per il risarcimento del danno non avrebbe comportato una rinuncia abdicativa alla proprietà.

Qualificazione sostanziale della domanda

La Sezione ha rilevato che, anche in sede giustiziale, il giudice può qualificare giuridicamente l’azione secondo il suo contenuto sostanziale, senza essere vincolato dalla forma o dal nomen iuris adottati dalla parte, richiamando il precedente parere della Sezione I n. 992/2020.

Nel caso concreto, la domanda non è stata ritenuta una semplice azione di annullamento della nota comunale. Attraverso l’impugnazione dell’atto, la ricorrente chiedeva in realtà:

  • l’accertamento negativo del mancato acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune;
  • l’accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà;
  • il riconoscimento dell’effetto interruttivo della deliberazione consiliare n. 27/2020;
  • la dichiarazione dell’inidoneità dell’occupazione illegittima a fondare l’usucapione;
  • l’esclusione di una rinuncia abdicativa al diritto dominicale.

Limiti del ricorso straordinario

La Sezione ha richiamato l’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 e la propria giurisprudenza, secondo cui il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, utilizzabile esclusivamente per ottenere l’annullamento di provvedimenti amministrativi mediante una pronuncia caducatoria. Sono stati richiamati, in particolare, i pareri della Sezione I n. 502/2026 e n. 1349/2025.

Un’azione autonoma di accertamento non può quindi essere proposta mediante ricorso straordinario, anche se formalmente introdotta attraverso la richiesta di annullamento di un atto amministrativo.

Giurisdizione sul diritto di proprietà

La Sezione ha inoltre osservato che l’azione sostanzialmente esercitata riguardava il diritto soggettivo di proprietà dell’area occupata dal Comune. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti quando la loro soluzione sia necessaria per decidere una controversia amministrativa principale. Tale previsione non era applicabile, perché nel caso concreto la titolarità del diritto di proprietà non costituiva una questione meramente incidentale, ma l’oggetto principale dell’accertamento richiesto.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato inammissibile. Le questioni di merito sull’usucapione, sugli effetti della deliberazione comunale, sull’idoneità dell’occupazione illegittima e sull’eventuale rinuncia abdicativa non sono state esaminate, essendo assorbite dalla rilevata inammissibilità. La domanda cautelare è rimasta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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