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Parere

Parere n. 929/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Enrico Michelotto, in persona della tutrice avvocata Chiara Rossato, contro il Comune di Vicenza e nei confronti di Mea - Mosaicoeaias Societa' Cooperativa Sociale per l’annullamento della nota del 18 maggio 2023 di rigetto dell’istanza di nuova determinazione della quota di compartecipazione per l'anno 2023.

Giustizia amministrativa202400681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Nota del 18 maggio 2023 di rigetto dell’istanza di nuova determinazione della quota di compartecipazione alle spese di ricovero residenziale per l’anno 2023.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Vicenza alla rideterminazione della quota di compartecipazione per il ricovero presso una struttura residenziale, deducendo che la quota giornaliera di euro 72,67, pari a circa euro 2.200 mensili, fosse sproporzionata rispetto alla propria situazione economica. Sono stati contestati, in particolare, l’utilizzo di criteri ulteriori rispetto all’ISEE, il computo separato del patrimonio mobiliare e immobiliare già considerato nell’ISEE, nonché l’inclusione dell’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità. Il ricorrente ha dedotto violazione di numerose disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari, dei principi di uguaglianza, non discriminazione, dignità, autonomia, proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che fosse stata impugnata una semplice comunicazione, che non fosse stata evocata in giudizio l’Azienda ULSS 8 di Vicenza, asseritamente competente al calcolo della compartecipazione, e che il regolamento intercomunale non fosse autonomamente censurabile.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità. Il Comune è infatti competente a determinare la quota di compartecipazione e la nota impugnata esprimeva una chiara volontà lesiva, poiché respingeva la richiesta di revisione richiamando proprio il regolamento intercomunale applicato. Nel merito, i motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. La Sezione ha affermato che le componenti reddituali o patrimoniali non computate nell’ISEE, così come la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento, non possono essere utilizzate come ulteriori indicatori della capacità economica dell’assistito. L’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. n. 159/2013 consente l’introduzione di criteri per individuare specifiche platee di beneficiari, ma fa salva la valutazione della condizione economica complessiva mediante l’ISEE e non consente l’utilizzo di parametri economici ulteriori. In applicazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità, la compartecipazione deve mantenere un rapporto equo con la disponibilità economica risultante dall’ISEE. Quest’ultimo costituisce inoltre il livello massimo della compartecipazione dell’assistito ai costi delle prestazioni assistenziali riconducibili ai livelli essenziali di assistenza. Il parere è quindi favorevole all’accoglimento del ricorso, secondo quanto indicato in motivazione.

Osservazioni

Ammissibilità e lesività della nota impugnata

Le eccezioni di inammissibilità sono infondate: la determinazione della quota di compartecipazione spetta al Comune e la nota del 18 maggio 2023 manifesta inequivocabilmente il diniego di esaminare la richiesta di revisione, richiamando la vigenza del regolamento intercomunale e risultando pertanto lesiva.

Criteri economici ulteriori rispetto all’ISEE

Le entrate reddituali e le evidenze patrimoniali non computate ai fini ISEE non possono essere utilizzate come ulteriori indicatori della situazione economica del richiedente o come criteri selettivi aggiuntivi rispetto all’ISEE.

Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento

La pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento non possono essere considerate separatamente ai fini della determinazione della capacità economica dell’assistito e della quota di compartecipazione.

Proporzionalità della compartecipazione

La quota a carico della persona assistita deve rispettare il principio di uguaglianza e proporzionalità, mantenendo un rapporto adeguato ed equo con la disponibilità economica risultante dall’ISEE, che costituisce la soglia massima di compartecipazione ai costi delle prestazioni assistenziali rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159/2013

    possono essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia categoricamente fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE

    La disposizione non consente di sostituire o affiancare all’ISEE ulteriori parametri diretti a valutare la capacità economica complessiva del richiedente; eventuali criteri ulteriori possono servire soltanto a individuare specifiche platee di beneficiari.

  • d.P.C.M. n. 159/2013

    L’ISEE rappresenta il parametro unitario per la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare ai fini della compartecipazione.

  • art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito dalla l. n. 89/2016

  • l. n. 328/2000

  • artt. 3, 38 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza e proporzionalità impongono che la compartecipazione sia commisurata in modo equo alla disponibilità economica effettiva dell’assistito.

  • art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

    La disciplina della compartecipazione deve rispettare la garanzia uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

  • art. 2, comma 2, d.P.C.M. n. 159/2013

    Il calcolo dell’ISEE considera la situazione reddituale e patrimoniale secondo i criteri normativamente stabiliti e la scala di equivalenza; tali componenti non possono essere nuovamente computate separatamente come parametri aggiuntivi.

  • Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7850/2020

    il principio costituzionale di uguaglianza e il criterio di proporzionalità impongono una valutazione differenziata secondo delle diverse situazioni personali dei richiedenti che rispettino adeguatamente ed in modo sostanzialmente equo il rapporto tra disponibilità economica, come fotografata dall’ISEE, e compartecipazione personale

    La compartecipazione deve essere proporzionata alla disponibilità economica risultante dall’ISEE.

  • Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3072/2023

    L’ISEE costituisce il livello massimo della compartecipazione dell’assistito ai costi soglia delle prestazioni assistenziali.

  • Corte costituzionale, n. 91/2020

    La garanzia dell’uniformità delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza giustifica la funzione dell’ISEE quale soglia della compartecipazione dell’assistito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della compartecipazione dell’assistito ai costi di una prestazione assistenziale, l’ISEE costituisce il parametro per la valutazione della condizione economica complessiva e non può essere sostituito o integrato da ulteriori indicatori aventi la medesima funzione valutativa.
  • Le componenti reddituali o patrimoniali non computate nell’ISEE, nonché la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento, non possono essere utilizzate separatamente come ulteriori indicatori della capacità economica del beneficiario o come criteri aggiuntivi di determinazione della compartecipazione.
  • Il principio di uguaglianza, letto congiuntamente al criterio di proporzionalità, impone che la quota di compartecipazione sia commisurata in modo adeguato ed equo alla disponibilità economica dell’assistito risultante dall’ISEE.
  • Per le prestazioni assistenziali riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, l’ISEE rappresenta la soglia massima della compartecipazione economica richiesta all’assistito.
  • È lesivo il diniego con cui il Comune rifiuti di esaminare una richiesta di revisione della quota di compartecipazione richiamando un regolamento intercomunale che stabilisce i criteri applicati, poiché tale atto incide concretamente sulla posizione dell’interessato ed è impugnabile in parte qua.

Compartecipazione ai costi del ricovero residenziale e limiti dell’ISEE

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona con disabilità grave e non autosufficiente contro il Comune di Vicenza, per l’annullamento della nota del 18 maggio 2023 con cui era stata respinta la richiesta di rideterminazione della quota di compartecipazione alle spese di ricovero presso una struttura residenziale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la relazione istruttoria e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fattispecie e motivi del ricorso

Il ricorrente ha rappresentato una situazione di invalidità totale, la titolarità di pensioni e di indennità assistenziali e un ISEE di importo contenuto. La quota posta a suo carico era pari a euro 72,67 al giorno, per circa euro 2.200 mensili.

Il ricorso ha contestato il rigetto della richiesta di revisione sotto diversi profili, sostanzialmente riconducibili a tre questioni:

  • illegittima utilizzazione di valori reddituali e patrimoniali ulteriori rispetto all’ISEE;
  • computo separato della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento;
  • determinazione di una quota sproporzionata rispetto alla capacità economica dell’assistito.

Sono stati inoltre dedotti violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, dignità, solidarietà e proporzionalità, violazione della disciplina dell’ISEE e della normativa sui servizi sociali e sulle persone con disabilità, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento, illogicità, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Eccezioni di inammissibilità

Il Comune ha sostenuto che il ricorso fosse inammissibile perché diretto contro una semplice e-mail o comunicazione, perché non notificato all’Azienda ULSS 8 di Vicenza, che avrebbe calcolato la quota, e perché il regolamento intercomunale non sarebbe stato censurabile senza l’impugnazione dell’atto effettivamente lesivo dell’Azienda sanitaria.

La Sezione ha respinto tali eccezioni. Ha rilevato che la determinazione della quota di compartecipazione spetta al Comune e che proprio il regolamento intercomunale impugnato in parte qua stabilisce i criteri applicabili. Inoltre, la nota comunale manifestava in modo inequivocabile il rifiuto di prendere in esame la richiesta di revisione e risultava quindi concretamente lesiva. Il contraddittorio è stato ritenuto pienamente rispettato.

Quadro normativo e giurisprudenziale

La Sezione ha valorizzato l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. n. 159/2013. Tale disposizione consente l’introduzione di criteri per individuare specifiche platee di beneficiari, ma fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE.

Ne deriva che l’amministrazione non può utilizzare, accanto all’ISEE, ulteriori parametri destinati a misurare nuovamente la capacità economica complessiva dell’assistito. In particolare, non possono essere computati separatamente i valori patrimoniali già considerati nella disciplina ISEE, né la pensione di invalidità o l’indennità di accompagnamento quando tali componenti non concorrono alla determinazione dell’indicatore secondo la normativa applicabile.

La Sezione ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7850/2020, secondo cui uguaglianza e proporzionalità impongono una valutazione differenziata delle situazioni personali, assicurando un rapporto sostanzialmente equo tra disponibilità economica, fotografata dall’ISEE, e compartecipazione.

È stato inoltre richiamato il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3072/2023, secondo cui l’ISEE costituisce il livello massimo della compartecipazione dell’assistito ai costi soglia delle prestazioni assistenziali. Il riferimento è collegato alla necessità di garantire l’uniformità delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, come affermato dalla Corte costituzionale n. 91/2020.

Valutazioni sul merito

I motivi di ricorso sono stati esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e sono stati ritenuti fondati.

Il Consiglio di Stato ha escluso che entrate reddituali o evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE possano diventare criteri ulteriori di selezione o di determinazione della quota. Ha escluso, inoltre, che pensione di invalidità e indennità di accompagnamento possano essere utilizzate separatamente per ampliare la capacità economica considerata ai fini della compartecipazione.

La quota richiesta deve rispettare il rapporto tra la disponibilità economica effettiva e l’onere posto a carico dell’assistito. Una compartecipazione superiore alla soglia risultante dall’ISEE, o comunque non proporzionata alle risorse disponibili, contrasta con i principi di uguaglianza e proporzionalità e con la funzione dell’ISEE quale parametro uniforme per le prestazioni assistenziali essenziali.

Conclusioni

La Sezione ha espresso l’avviso che il ricorso debba essere accolto. Il parere comporta il riconoscimento dell’illegittimità del diniego fondato sui criteri contestati, secondo quanto precisato nella motivazione.

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

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