Cassazione Civile, Ordinanza n. 19233/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società debitrice aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva e poi ricorso per concordato in continuità diretta. Il piano prevedeva il pagamento integrale delle spese e dei creditori prededucibili, il soddisfacimento dei privilegiati fino a determinati limiti e percentuali ridotte per i chirografari. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda e aperto il fallimento; la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo del socio, rilevando, tra l’altro, che la sopravvenuta riduzione di circa 3 milioni del flusso attivo atteso dai contenziosi rendeva il piano radicalmente irrealizzabile, che tale criticità non era stata accompagnata da una chiara modifica della proposta, che i flussi derivanti dalla continuità aziendale non costituivano finanza esterna e che l’attestazione non consentiva un consenso informato dei creditori. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 160, 161, 162, 163 e 186-bis l.fall., sostenendo che il giudice avesse svolto un inammissibile sindacato sulla fattibilità economica del piano fondandosi sulla previsione di mancato incasso di crediti per circa tre milioni; 2) violazione degli artt. 186-bis ultimo comma e 173 ultimo comma l.fall. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando che non fosse stata consentita la modifica della proposta fino a 15 giorni prima dell’adunanza dei creditori e che non fosse stato avvertito il debitore di tale facoltà; si contestava inoltre la qualificazione dei flussi da continuità come risorse interne e non finanza esterna.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse realmente con la ratio decidendi, poiché il giudice di merito aveva legittimamente sindacato la fattibilità economica solo nella sua dimensione limite, ravvisando una manifesta e radicale inattitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato dopo l’espunzione di crediti per tre milioni senza idonea sostituzione. Ha inoltre ribadito che i ricavi attesi dalla continuità dell’impresa non costituiscono, di regola, finanza esterna, ma risorsa endogena dell’azienda. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: le doglianze sull’omesso avviso della facoltà di modifica della proposta e sulla relativa violazione del diritto di difesa erano questioni non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente autosufficienti; peraltro, la diversa distribuzione dell’attivo richiedeva comunque una modifica formale della proposta e una nuova attestazione, che nel caso non risultavano avvenute. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla domanda e sul contenuto della proposta concordataria; la Corte lo menziona nel quadro delle doglianze, ma valorizza il limite del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica solo in presenza di manifesta irrealizzabilità del piano.
richiamato quale base della domanda di concordato con riserva presentata dalla debitrice.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
richiamato in relazione al concordato con continuità aziendale; la Corte afferma che i flussi derivanti dalla continuazione non integrano finanza esterna e che una diversa distribuzione dell’attivo richiederebbe modifica formale della proposta e nuova attestazione.
richiamato nel secondo motivo quale parametro della censura di violazione del diritto di difesa e delle modalità di modifica della proposta.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma il motivo è dichiarato inammissibile per novità della questione e difetto di autosufficienza.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente insieme all’art. 24 Cost., ma senza esito utile nel giudizio di legittimità.
indicata come norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il controllo giudiziale sulla fattibilità economica non si estende alla valutazione di convenienza riservata ai creditori, salvo il caso in cui il piano sia radicalmente e manifestamente inidoneo a realizzare la causa concreta della procedura.
- La causa concreta del concordato consiste nel perseguimento del superamento della crisi con una sia pur minima soddisfazione dei creditori in tempi ragionevoli; non esiste una percentuale minima fissa di soddisfacimento al di sotto della quale la proposta sia automaticamente inammissibile.
- I ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, quando provengono dal patrimonio e dall’operatività del debitore, non costituiscono finanza esterna e non possono essere liberamente destinati a derogare alla par condicio creditorum senza formale modifica della proposta concordataria.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che siano state specificamente dedotte nei precedenti gradi e puntualmente riportate nel ricorso secondo il principio di autosufficienza.
- Se una sopravvenienza altera in modo rilevante la base economica della proposta concordataria, il debitore deve modificare formalmente il piano e la proposta nei modi di legge, con la conseguente necessità di una nuova attestazione, non essendo sufficiente una mera prospettazione difensiva in giudizio.
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