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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14970/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di calunnia. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per calunnia, deducendo un unico motivo inerente alla sussistenza della sua responsabilità penale. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata e, in ogni caso, meramente riproduttiva di questioni già sollevate in appello, senza confrontarsi con la motivazione di merito della Corte territoriale. In particolare, la Cassazione ha valorizzato il puntuale apparato argomentativo della sentenza impugnata, che aveva richiamato anche la perizia dalla quale era emersa la natura autografa delle firme apposte dall'imputato sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di calunnia, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla responsabilità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla responsabilità penale è manifestamente infondata quando non si misura con gli apprezzamenti di merito sorretti da argomentazione logica e puntuale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera reiterazione di doglianze di merito, specie quando la decisione impugnata poggi su un compendio probatorio specifico, come una perizia ritenuta decisiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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