Ordinanza n. 1856/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734, con cui il Direttore Generale della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha disposto il rigetto e la revoca dei crediti d'imposta in favore della società Sipario Movies s.p.a., di cui la ricorrente è socia; nonché del provvedimento prot. MIC|MIC_DG-CA|01/08/2025|0032101-P, notificato il 1° agosto 2025, con cui il medesimo Direttore Generale ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela del predetto decreto di revoca; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il preavviso di revoca e rigetto notificato in data 11 giugno 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA MEDIA S.A., SOCIÈTÈ ANONYME DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE il 10 novembre 2025: annullamento oltre ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, anche del provvedimento prot. MIC|MIC_DG-CA|20/10/2025|0042920-P che ha rigettato la seconda istanza di annullamento in autotutela, presentata dall’Amministratore Giudiziario di Sipario Movies s.p.a., del Decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA MEDIA S.A., SOCIÈTÈ ANONYME DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE il 6 marzo 2026: - del Decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del 13 gennaio 2026, prot. n. 20, con cui è stata disposta l’esclusione “per un periodo di cinque anni, dalla concessione di qualsiasi contributo, credito di imposta o beneficio economico previsto dalla legge 14 novembre 2016, n. 220” nei confronti della società Sipario Movies S.p.A., nonché di “qualunque altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti della stessa” (Doc. 1), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; - e del Decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del 14 luglio 2025, rep. n. 2734, già impugnato con il ricorso principale con cui sono state revocate e rigettate le richieste di credito d’imposta presentate dalla società Sipario Movies S.p.A.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di revoca e rigetto dei crediti d'imposta cinematografici, successivi dinieghi di annullamento in autotutela e decreto di esclusione quinquennale dai contributi, crediti d'imposta e benefici previsti dalla legge n. 220/2016
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa socia)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo del 14 luglio 2025, con cui sono stati rigettati e revocati i crediti d'imposta richiesti dalla società Sipario Movies S.p.A., nonché i successivi provvedimenti di rigetto delle istanze di annullamento in autotutela. Sono stati inoltre impugnati il decreto del 13 gennaio 2026, recante l'esclusione per cinque anni della società Sipario Movies S.p.A. e di qualunque altra impresa comprendente suoi soci, amministratori o legali rappresentanti dalla concessione di contributi, crediti d'imposta o altri benefici previsti dalla legge n. 220/2016, nonché gli atti presupposti e conseguenti. L'amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. La ricorrente ha proposto domanda cautelare. Nel corso del giudizio l'Avvocatura dello Stato ha chiesto di essere autorizzata a depositare su chiavetta USB o con modalità diverse tre documenti eccedenti la capacità consentita per il deposito telematico.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia presenti un elevato livello di complessità e delicatezza e necessiti di un approfondito esame nella sede di merito. Ha pertanto rinviato al merito anche la decisione sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Ministero, senza pronunciarsi allo stato sulla fondatezza delle censure relative ai provvedimenti impugnati. Ritenendo adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante una sollecita definizione del giudizio, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026 per la discussione del merito dell'intera causa. Non è stata disposta una specifica sospensione degli atti, ma è stata adottata la misura acceleratoria consistente nella fissazione ravvicinata dell'udienza di merito. Il TAR ha inoltre rigettato l'istanza dell'Avvocatura dello Stato relativa al deposito su supporto informatico alternativo, rilevando che il mero superamento dei limiti dimensionali dell'upload non integra, di per sé, un'eccezionale e comprovata ragione tecnica, quando il documento possa essere diviso in più parti o compresso. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
La tutela cautelare può essere assicurata, in presenza di esigenze meritevoli di protezione, mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di una pronuncia immediata sul merito delle censure.
art. 9, commi 8 e 8-bis, Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021
Nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti (...). Non sussistono le eccezionali e comprovate ragioni tecniche (...) allorché l'atto o il documento che si intende depositare digitalmente ecceda i limiti dimensionali consentiti per l'upload nel sistema informatico della giustizia amministrativa, salvo che esso non sia in alcun modo divisibile in più parti o suscettibile di compressione così da rientrare nelle dimensioni consentite.
Il superamento del limite dimensionale per il deposito telematico non costituisce automaticamente una ragione tecnica eccezionale che consenta il deposito su supporto alternativo; tale eccezione ricorre solo quando il documento non sia divisibile o comprimibile entro i limiti consentiti.
legge 14 novembre 2016, n. 220
È la fonte richiamata dal decreto di esclusione quinquennale dai contributi, crediti d'imposta e benefici economici nel settore cinematografico e audiovisivo.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la controversia cautelare presenta questioni complesse che richiedono un approfondito esame nel merito, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, rinviando a tale sede la decisione sulle questioni sostanziali e preliminari.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di accoglimento della domanda cautelare, pur non comportando necessariamente la sospensione espressa dell'efficacia degli atti impugnati.
- L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva può essere riservata alla sede di merito quando la sua soluzione richieda un esame approfondito e non sia indispensabile per definire la fase cautelare.
- Nel processo amministrativo telematico, il mero superamento dei limiti dimensionali consentiti per il caricamento di un documento non integra un'eccezionale e comprovata ragione tecnica idonea a giustificare il deposito su supporto alternativo, se il documento è divisibile o comprimibile entro i limiti consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →