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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34616/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un fatto di abusivo allaccio alla rete elettrica pubblica, con sottrazione di energia destinata alla propria abitazione. Il ricorso è stato articolato in due atti difensivi: nel primo si è dedotto vizio motivazionale in relazione alla prescrizione del reato e alla declaratoria di responsabilità; nel secondo si sono prospettati: violazione di legge e vizio di motivazione per asserito travisamento di dati probatori ex art. 192 c.p.p.; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; e violazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentibili in sede di legittimità le doglianze che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miravano in realtà a censurare la valutazione della prova e la motivazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha inoltre osservato che le dedotte violazioni costituzionali non sono proponibili come autonomi motivi ex art. 606 c.p.p. Nel merito, ha confermato che la responsabilità era stata logicamente e congruamente accertata sulla base degli interventi tecnici del personale Enel e della sottoscrizione del verbale da parte dell'imputato quale utilizzatore della fornitura. Ha escluso la prescrizione, ritenendo che, trattandosi di furto pluriaggravato, il termine maturi solo in data 8 maggio 2029. Ha altresì ritenuto corretta la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., in considerazione delle modalità della condotta, della violenza sulle cose destinate a pubblico servizio, della spregiudicatezza e della durata della condotta. Infine, ha escluso l'eccessività della pena, giudicando congrua la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e insindacabile la scelta di una pena medio-edittale. Per l'inammissibilità sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    non può essere utilizzato in cassazione per censurare l'omessa o erronea valutazione della prova, quando la doglianza riguarda in realtà la motivazione; il relativo motivo è inammissibile se mira a superare i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato solo in connessione alla motivazione del provvedimento e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, non invocabile per trasformare un vizio motivazionale in violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    consente il ricorso per violazione di norme processuali solo se stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; non permette di veicolare censure sulla motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è la sede tipica dei vizi di motivazione; non può essere aggirata mediante la deduzione di una violazione di legge

  • art. 27 Cost.

    la sua asserita violazione non è deducibile come autonomo motivo di ricorso per cassazione; può rilevare solo come fondamento di una questione di legittimità costituzionale

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione alla funzione delle norme CEDU come fonti interposte, ma solo nell'ambito di una questione di costituzionalità

  • Convenzione EDU

    le sue norme, come interpretate dalla Corte EDU, hanno rilievo come fonti interposte, ma non sono autonomamente deducibili come motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata correttamente esclusa

  • art. 133 c.p.

    criterio di riferimento sia per il giudizio di particolare tenuità sia per la commisurazione della pena; nel caso concreto la pena è stata ritenuta congrua in relazione a modalità della condotta, intensità del dolo e precedenti penali

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo sulla pena, ma la Corte ha escluso la proponibilità diretta di tale censura in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione o sulla valutazione del compendio probatorio in una deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p., perché il vizio motivazionale resta disciplinato dai limiti propri dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Le violazioni di norme costituzionali o della CEDU non sono di per sé autonomi motivi di ricorso per cassazione; possono assumere rilievo solo come presupposto di una questione di legittimità costituzionale, se tempestivamente e ritualmente prospettata.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti modalità espressive di apprezzabile spregiudicatezza, violenza sulle cose, protrazione nel tempo e un grado di colpevolezza non minimo; il giudizio richiede una valutazione complessiva dei parametri dell'art. 133 c.p.
  • La commisurazione della pena è sindacabile in cassazione solo nei casi di manifesta illogicità, violazione di legge o pena irragionevolmente distante dai criteri legali; quando la pena è collocata nel medio o nel minimo edittale, la motivazione può essere sintetica se sorretta da criteri riconoscibili.
  • Ai fini della prescrizione, la qualificazione giuridica del fatto e la presenza di aggravanti incidono sul termine prescrizionale, che deve essere calcolato secondo il titolo di reato ritenuto in sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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