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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11586/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente addetta a un cantiere di restauro, alla quale la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto a differenze retributive per l'inquadramento al 6° livello CCNL edilizia, a un'indennità speciale di cui all'art. 47 CCNL e al risarcimento del danno da demansionamento, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso per dimissioni per giusta causa. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla transazione intervenuta tra le parti e alla residua somma ancora sub iudice; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. per il ragionamento presuntivo sull'appartenenza al 6° livello; (3) e (4) falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e delle declaratorie CCNL edilizia nella ricostruzione dell'inquadramento; (5) violazione dell'art. 47 CCNL e delle norme del 1923 sull'orario per il riconoscimento dell'indennità speciale; (6) violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova per tale indennità; (7) violazione degli artt. 1223, 1226, 2059 e 2729 c.c. per il risarcimento del danno da demansionamento in assenza di prova; (8) nullità della motivazione sulla quantificazione equitativa del danno; (9) nullità della decisione sulla giusta causa delle dimissioni e sull'indennità di mancato preavviso.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondato il primo motivo per l'omesso esame della transazione e della somma di euro 4.500,00 rimasta estranea alla compensazione; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo; ha respinto i motivi terzo e quarto sull'inquadramento e sulle declaratorie contrattuali; ha accolto i motivi quinto e sesto sull'indennità speciale, affermando che spettava alla lavoratrice provare i presupposti costitutivi del diritto; ha accolto il settimo motivo sul danno da demansionamento, osservando che il giudice di merito non aveva indicato elementi concreti idonei a dimostrare la sussistenza del danno, con assorbimento dell'ottavo; ha accolto anche il nono motivo per difetto di motivazione sulla giusta causa delle dimissioni. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, per un nuovo esame limitato ai capi censurati, restando fermo il riconoscimento delle spettanze per le mansioni superiori non investito dalle censure accolte.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    norma posta a base della verifica dell'inquadramento superiore e del demansionamento; il giudice deve accertare in fatto le mansioni svolte e confrontarle con quelle previste dalla qualifica rivendicata.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono prova rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un ragionamento intrinsecamente implausibile o l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 47 CCNL Edilizia

    l'indennità speciale richiede personale direttivo preposto alla direzione tecnica o amministrativa o di un reparto, con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, escluso dall'orario di lavoro; non basta il solo inquadramento superiore.

  • R.D. 10/09/1923 n. 1955, art. 3, comma 2

    richiamato come norma coerente con l'esclusione dall'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro per il personale direttivo.

  • R.D. 15/03/1923 n. 692, art. 1

    citato nel motivo e nel contesto della disciplina dell'orario di lavoro rilevante per l'indennità speciale.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'indennità speciale incombe su chi la rivendica.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione al risarcimento del danno da demansionamento e al necessario nesso con le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è ammissibile, ma presuppone l'accertamento del danno e la presenza di elementi di fatto che ne sorreggano la stima.

  • art. 2059 c.c.

    il danno non patrimoniale da demansionamento è risarcibile solo nei limiti in cui sia allegato e provato un pregiudizio a diritti della persona.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve essere intellegibile; una motivazione perplessa o incomprensibile può determinare nullità della sentenza.

  • art. 2118 c.c.

    richiamato in relazione all'indennità di mancato preavviso, ma il tema concreto verteva sulla giusta causa delle dimissioni.

  • art. 2119 c.c.

    la giusta causa di dimissioni è accertamento di fatto, ma deve essere sorretto da adeguata motivazione sul nesso tra condotta datoriale e recesso senza preavviso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'inquadramento professionale il giudice deve seguire il percorso logico di accertare le mansioni in fatto, individuare la declaratoria contrattuale pertinente e verificare la corrispondenza tra le due, senza che sia necessario un formalismo rigido purché tutti i passaggi risultino effettivamente svolti.
  • In cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sul ragionamento presuntivo, salvo che esso sia manifestamente illogico, intrinsecamente implausibile o fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
  • Il riconoscimento di un superiore inquadramento non comporta automaticamente il diritto a indennità accessorie che presuppongano requisiti ulteriori e specifici: tali presupposti devono essere allegati e provati da chi invoca la prestazione.
  • In materia di demansionamento, il danno non si presume in re ipsa dalla mera illegittimità dell'assegnazione a mansioni inferiori: il giudice deve indicare gli elementi fattuali da cui desume l'esistenza del pregiudizio, pur potendo procedere a liquidazione equitativa.
  • La declaratoria di giusta causa delle dimissioni per fatto datoriale richiede una motivazione che espliciti il percorso logico-giuridico e il collegamento tra la condotta accertata e la decisione del lavoratore di recedere senza preavviso.
  • L'omesso esame di un accordo transattivo o di una clausola che escluda una parte del credito dalla compensazione è decisivo quando incide sul quantum ancora dovuto e sulla corretta ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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