Cassazione Penale, Ordinanza n. 08446/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 6 giugno 2024, che aveva rigettato il reclamo avverso la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorso, per come emerge dal provvedimento, mirava a contestare la decisione di merito sulla permanenza dei presupposti applicativi della proroga e, in sostanza, la valutazione circa l'attuale capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di riferimento. La Corte rileva però che il ricorrente non si confronta davvero con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva valorizzato il ruolo apicale nell'associazione mafiosa, l'assenza di condotte di dissociazione o antitetiche all'appartenenza al clan, i precedenti penali per reati gravi, la designazione quale capo del sodalizio nel territorio agrigentino, le dichiarazioni di terzi sul mantenimento del ruolo di vertice, il presunto supporto alla latitanza di un noto boss e il comportamento non corretto tenuto in istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero idonei a scalfire la decisione del tribunale di sorveglianza, perché nel giudizio di legittimità sui provvedimenti di applicazione o proroga del 41-bis è deducibile solo la violazione di legge, ivi compresa la motivazione meramente apparente, mentre restano esclusi il riesame del merito e le censure di mera illogicità o contraddittorietà. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 2-sexies; comma 2-bis
Nei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo speciale il controllo di legittimità della Cassazione è limitato alla violazione di legge; ai fini della proroga rileva l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da valutarsi tenendo conto dei parametri del comma 2-bis.
La motivazione del provvedimento deve rispettare i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; la sua assenza o apparenza integra violazione di legge.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso provvedimenti applicativi o prorogativi del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato di legittimità della Cassazione è circoscritto alla violazione di legge e non consente una nuova valutazione del merito.
- In tale materia, la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando la motivazione manchi in modo sostanziale o sia meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità richiesti dall'art. 125 c.p.p.
- La verifica sulla proroga del 41-bis richiede un apprezzamento di merito sull'attuale capacità del detenuto di mantenere contatti con il sodalizio criminale, valutabile anche attraverso elementi non sopravvenuti che indichino la persistenza del pericolo originario.
- Il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di sorveglianza.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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