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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11379/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da più proprietari di terreni in un Comune lucchese contro la proprietaria di un fondo vicino. Gli attori chiedevano: in via principale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un tracciato individuato nei terreni della convenuta, con ordine di rimozione degli ostacoli e riapertura di un cancello; in subordine, il riconoscimento di una comunione sulla via interpoderale di Risecoli o, ulteriormente in subordine, della servitù di passaggio su tale via; inoltre, l'accertamento dei confini tra alcuni fondi. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e la decisione era stata confermata in appello. La proprietaria del fondo servente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1158, 1061 e 2697 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello aveva ritenuto l'usucapione della servitù solo sulla base dell'esistenza del percorso e del suo uso ultradecennale, senza accertare il requisito dell'apparenza, cioè la specifica destinazione del tracciato all'esercizio della servitù; 2) omesso esame di un fatto decisivo in tema di apparenza e collegamento funzionale del tracciato con i fondi dominanti; 3) violazione degli artt. 2697 e 1116 c.c. e omessa motivazione circa la domanda subordinata sulla via di Risecoli, deducendo che il giudice di merito non avrebbe verificato la prova dell'esistenza di eventuali diritti degli attori su quella via; 4) violazione degli artt. 950 e 2697 c.c. in tema di confini, contestando la ricostruzione catastale e la valutazione delle prove testimoniali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte territoriale si era discostata dal principio secondo cui, per l'usucapione di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada idonea o il suo uso protratto, ma occorre anche un quid pluris: segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelatrici in modo non equivoco del peso sul fondo servente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento del primo; il quarto è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione ha quindi corretto l'impostazione della Corte territoriale sul requisito dell'apparenza della servitù, imponendo un nuovo esame della vicenda alla luce del principio di diritto consolidato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in relazione all'usucapione della servitù di passaggio; la Corte ribadisce che l'acquisto per usucapione richiede, oltre all'uso protratto, anche il requisito dell'apparenza della servitù.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato come norma sull'acquisto delle servitù apparenti; la Corte ne conferma la necessità del requisito dell'apparenza, inteso come presenza di opere visibili e permanenti destinate al servizio del fondo dominante.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di onere della prova; la Corte osserva che il quarto motivo, sotto questa veste, mira in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel primo e nel quarto motivo; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura tende solo a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla compressione del diritto di proprietà, ma non è oggetto di autonoma statuizione specifica nella motivazione della Corte.

  • art. 1116 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla domanda sulla via interpoderale; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi primo e quarto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per le censure di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene assorbito il motivo relativo all'apparenza e inammissibile quello che mira alla rivalutazione del merito.

  • art. 950 c.c.

    richiamato in tema di regolamento di confini; la Corte dichiara inammissibile la censura perché sollecita una nuova valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Per l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio non è sufficiente la mera esistenza di una strada o di un percorso materialmente idoneo né il suo uso ultraventennale: occorre anche un quid pluris, cioè segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù, tali da rendere manifesto in modo non equivoco il peso gravante sul fondo servente.
  • Il requisito dell'apparenza della servitù richiede che le opere o il tracciato siano specificamente destinati a consentire l'accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente; non basta la semplice utilizzabilità di fatto del percorso.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente dedotta come violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
  • La valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle prove testimoniali, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se il ragionamento decisorio è logicamente e giuridicamente coerente.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto perché investe un punto decisivo della decisione, i motivi ulteriori che dipendono da quel medesimo punto possono restare assorbiti; le questioni che presuppongono la conferma della decisione impugnata non vengono esaminate autonomamente.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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