Cassazione Penale, Sentenza n. 44393/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, per il reato previsto dall'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., per aver formato una carta d'identità valida per l'espatrio con generalità diverse dalle sue ma recante la sua fotografia, posta in essere mentre si sottraeva all'esecuzione di un ordine di carcerazione. In cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per correzione della rubrica del capo di imputazione (sosteneva che la correzione avrebbe cambiato la fattispecie con diversa gravità e diversa possibilità di prevalenza delle attenuanti); 2) vizio di motivazione sulla mancanza dell'animus possidendi, perché la carta era stata trovata in un cassetto di una casa di villeggiatura e non necessariamente in possesso dell'imputato; 3) violazione di legge per avere escluso il falso grossolano, atteso che gli agenti avrebbero rilevato l'assenza del timbro parzialmente sovrapposto alla fotografia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la correzione della rubrica da "497, co. 2-bis" a "497-bis, co. 2" fosse mera correzione materiale (l'art. 497, co. 2-bis non esiste) e che le circostanze aggravanti e fattuali erano comunque descritte nella parte narrativa del capo di imputazione, sicché non era stata compromessa la vocatio in iudicium. Quanto all'animus possidendi, la Corte ha ricordato che l'imputato aveva ammesso di aver formato il documento e che il ritrovamento nell'abitazione e la presenza della sua effige sul documento consentivano di ritenere la piena disponibilità. Sul falso grossolano la Corte di merito aveva esaminato il documento e motivato logicamente l'esclusione, rilevando la immediata riconoscibilità della falsità per la palese discrepanza tra generalità e fotografia e per il contesto del rinvenimento; il ricorrente non ha confutato specificamente queste argomentazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La condotta contestata ("aver formato" una carta d'identità con generalità diverse ma con la foto dell'imputato) rientra nel comma 2 dell'art. 497-bis; la qualificazione in rubrica può essere corretta se l'atto descrittivo del capo di imputazione riporta i fatti costitutivi della fattispecie
Circostanza aggravante (recidiva o altra aggravante indicata in fatto); la Corte ha ritenuto che le circostanze non valutative, se descritte nella parte narrativa del capo d'imputazione, non richiedono una rubrica perfetta per considerarsi conoscibili dall'imputato
Richiamato nel ricorso come norma collegata alle circostanze, ma la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante il vago riferimento: ciò che conta è la descrizione fattuale delle aggravanti nell'atto di accusa
Norma che dispone la condanna per spese e somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per sanzionare il ricorrente ritenuto colpevole della causa di inammissibilità
Norma ricordata in relazione alla modificazione dell'art. 616 c.p.p.; utilizzata per giustificare la misura economica applicata al ricorrente
Precedente giurisprudenziale (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, "Sorge")
Principio secondo cui la descrizione fattuale esposta nel capo di imputazione può rendere superflua l'esattezza formale della rubrica quando le circostanze non valutative siano comunque notevole e contestate in fatto
Massime di principio
- La correzione formale della rubrica dell'imputazione è ammissibile quando si tratta di errore materiale e i fatti costitutivi del reato e delle aggravanti sono chiaramente descritti nella parte narrativa del capo di imputazione; la sostanza prevale sulla forma se l'imputato è stato adeguatamente informato della "vocatio in iudicium"
- Per ritenere l'animus possidendi di un documento contraffatto possono essere sufficienti: ammissione dell'imputato di aver formato il documento, la presenza della sua effigie sul documento e il ritrovamento nel suo domicilio o in un luogo a lui riconducibile
- La qualificazione di "falso grossolano" richiede che la falsità non sia immediatamente percepibile da un osservatore comune; se la discrepanza tra generalità e fotografia è evidente e il contesto consente la immediata presa di coscienza della falsità, l'ipotesi del falso grossolano è esclusa
- In cassazione è necessario un confronto specifico e motivato con le argomentazioni della Corte territoriale: censure generiche o mancata contestazione puntuale della motivazione rendono il ricorso inammissibile
- Per i ricorsi manifestamente inammissibili o privi di fondamento la Corte può irrogare sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.; chi propone ricorso deve quindi valutare la fondatezza delle doglianze e la loro contestazione specifica
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