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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09214/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario affidato, risalente al 1978, nel quale la società correntista ha chiesto la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca per effetto di clausole ritenute illegittime: tasso di interesse collegato agli usi su piazza, capitalizzazione trimestrale anatocistica, commissione di massimo scoperto e illegittima postergazione di valuta sugli accrediti. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo parzialmente, dopo c.t.u., ritenendo non disponibili alcuni estratti conto iniziali e di un successivo periodo; la Corte d’appello ha confermato, affermando che il ricalcolo del saldo fosse possibile solo in presenza di continuità integrale degli estratti conto dal più antico prodotto sino alla chiusura del rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, violazione delle norme sul contratto di conto corrente e sulla prova, nullità della motivazione per apparenza, erronea esclusione di valore probatorio alla mancata ottemperanza della banca all’ordine di esibizione, e erronea limitazione del ricalcolo al solo periodo documentato in continuità. La banca ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando l’illegittimità dell’ordine di esibizione per mancato previo esercizio stragiudiziale del diritto alla documentazione ex art. 119 T.u.b.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società correntista e rigettato il ricorso incidentale della banca. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nell’azione proposta dal correntista, la mancanza di alcuni estratti conto non impone automaticamente di fermare il ricalcolo al solo segmento documentato in continuità, potendo il giudice utilizzare il primo saldo disponibile e gli altri elementi di prova acquisiti, nonché valorizzare la condotta processuale delle parti e l’eventuale inottemperanza all’ordine di esibizione. La Corte ha anche ribadito che il diritto del cliente alla documentazione bancaria ex art. 119 T.u.b. può essere fatto valere in giudizio mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. senza necessità di una previa richiesta stragiudiziale, purché la banca non abbia adempiuto entro il termine previsto. Spese del giudizio di legittimità rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla disciplina del conto corrente e al ricalcolo del rapporto.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di invalidità parziale delle clausole contrattuali illegittime e delle conseguenze sul rapporto bancario.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per la capitalizzazione degli interessi anatocistici, ritenuta illegittima dalla prospettazione della correntista.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per la determinazione del tasso di interesse e la contestazione degli interessi ultralegali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e per censurare la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'onere della prova dei pagamenti indebiti grava sul correntista, ma ciò non comporta l'automatica necessità di una continuità assoluta degli estratti conto ove vi siano altri elementi probatori utili.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, poi superata dall'accoglimento del ricorso principale sul diverso profilo di errore di diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla possibilità di trarre argomenti dal materiale processuale e dalla condotta delle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte chiarisce che la norma consente di valorizzare gli argomenti di prova desumibili dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione e dalla condotta processuale, e non impone un rigido formalismo sulla necessaria continuità di tutti gli estratti conto.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione degli estratti conto è ritenuto legittimamente esperibile in giudizio per ottenere la documentazione bancaria non consegnata, purché sussistano i presupposti processuali.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'interesse della banca a lamentare l'ordine di esibizione; la Corte esclude che vi fosse un giudicato sul punto.

  • art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993

    La Corte afferma che il cliente ha diritto a ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni dell'ultimo decennio e che tale diritto può essere fatto valere in giudizio tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; non è necessaria una previa richiesta stragiudiziale se la banca non ha adempiuto entro novanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la mancanza di alcuni estratti conto non impone automaticamente di arrestare il ricalcolo al solo segmento documentale continuo, se il giudice può ricostruire il rapporto con altri elementi probatori idonei e con il primo saldo disponibile.
  • L'incompletezza documentale grava in via ordinaria sul correntista, attore in ripetizione, ma il primo saldo disponibile non deve essere assunto in modo meramente formalistico: esso opera come base di partenza salvo che il materiale probatorio consenta una diversa ricostruzione del dare-avere.
  • La mancata ottemperanza della banca a un ordine di esibizione degli estratti conto può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; non è corretto escludere in assoluto ogni rilievo probatorio della condotta inadempiente.
  • Il diritto del cliente alla documentazione bancaria ex art. 119 T.u.b. è azionabile anche in giudizio mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., senza che la legge richieda necessariamente una previa istanza stragiudiziale, purché la banca non abbia consegnato i documenti entro il termine previsto.
  • Nella rideterminazione del saldo di conto corrente in presenza di clausole nulle o pratiche anatocistiche, il giudice deve evitare formalismi e può utilizzare tutti i mezzi di prova documentali e gli argomenti di prova disponibili per accertare in modo attendibile il dare e avere tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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