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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39870/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che, in doppia conforme, ha confermato la sua responsabilità per un furto in abitazione. Deduce violazione di legge e vizio motivazionale: sostiene che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata in furto semplice, con conseguente improcedibilità per difetto di querela; contesta la ritenuta recidiva, che ritiene fondata solo sui precedenti penali; censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; lamenta infine il diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che tutti i motivi sono manifestamente infondati e privi di specificità, perché ripropongono censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza d'appello, giudicata logica, congrua e corretta in diritto. La Corte conferma quindi la doppia conforme affermazione di responsabilità per furto in abitazione, la sussistenza della recidiva, il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e il rigetto della richiesta di pena sostitutiva. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La fattispecie contestata è stata mantenuta come furto in abitazione, procedibile d'ufficio, non essendo accolta la richiesta di riqualificazione in furto semplice.

  • art. 624 c.p.

    È stata invocata dalla difesa come fattispecie alternativa per sostenere la necessità della querela; la Corte esclude la riqualificazione.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità è stata negata perché, nel furto in abitazione, occorre considerare anche il danno morale connesso all'intrusione domiciliare, oltre al pregiudizio patrimoniale.

  • art. 58 l. 689/1981

    La richiesta di pena sostitutiva è stata respinta perché la valutazione dei presupposti dipende anche dagli indici di cui all'art. 133 c.p. e dai precedenti penali, che nel caso concreto escludevano un giudizio prognostico favorevole.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la determinazione della pena e per il giudizio prognostico sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma indicata nel ricorso e nella motivazione come base dell'imputazione confermata in sentenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni già decise dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
  • Quando vi è doppia conforme di condanna, la motivazione della sentenza di appello può saldarsi con quella di primo grado ai fini del controllo di legittimità.
  • La riqualificazione di un furto in abitazione in furto semplice non può essere accolta se i giudici di merito hanno motivatamente accertato la violazione del domicilio; in tal caso il reato resta procedibile d'ufficio.
  • La recidiva non può essere fondata sul solo dato formale dei precedenti penali, ma richiede una valutazione in concreto della maggiore capacità a delinquere, considerando natura e omogeneità dei reati, distanza temporale e ogni elemento individualizzante rilevante.
  • Nel furto in abitazione, ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il giudice deve valutare non solo il pregiudizio patrimoniale, ma anche il danno morale derivante dall'intrusione nella dimora della vittima.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudizio prognostico richiesto dalla legge è negativo alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e del casellario dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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