Cassazione Penale, Sentenza n. 12578/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha motivato la prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati. Il ricorso articolava due motivi: violazione di legge per l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale e vizio di motivazione riguardo alla valutazione della prognosi di non recidiva e della reiterabilità del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo relativo alla sospensione condizionale non fosse manifestamente infondato, ma ha rilevato che nel frattempo, il 1 luglio 2022, era intervenuta la prescrizione del reato contestato (riferita alla pena edittale prevista dall'art. 624-bis, comma 1, c.p., vigente all'epoca dei fatti). Non essendo emersi elementi idonei a determinare un proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha annullato la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. È stato quindi disposto annullamento senza rinvio, conformemente alla competenza della Settima Sezione.
Norme richiamate
art. 624-bis, comma 1, codice penale
Individua il reato di furto in abitazione il cui termine di prescrizione è stato calcolato in base alla pena edittale prevista all'epoca dei fatti; la prescrizione estingue il reato e impedisce la continuazione del processo.
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
Prevede la pronuncia di proscioglimento con formula più favorevole al reo quando, nel corso del giudizio, emergano cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da consentire una pronuncia di questo tipo.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui l'assenza di evidenza di cause di proscioglimento impedisce di applicare l'art. 129, comma 2, cpp per emettere una sentenza più favorevole senza elementi probatori che lo giustifichino.
par. 63.2 delle Tabelle della Corte di Cassazione
Indica la competenza della Settima Sezione a pronunciare annullamento senza rinvio nelle ipotesi previste, consentendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione direttamente in sede di Cassazione.
Massime di principio
- La prescrizione estingue il reato anche se il ricorso della parte vertesse su altre questioni processuali: se il termine di prescrizione è decorso, la Corte può annullare la sentenza per estinzione del reato.
- Il ricorrente beneficia dell'annullamento quando la prescrizione è intervenuta prima della decisione della Cassazione, salvo che emergano cause di proscioglimento che consentano una pronuncia più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cpp.
- Per ottenere un proscioglimento con formula più favorevole (art. 129, comma 2, cpp) è necessario che nel fascicolo vi siano elementi chiari e specifici che dimostrino cause di proscioglimento; la sola decorrenza della prescrizione non obbliga la Corte a pronunciarsi con formula migliore se mancano tali elementi.
- La valutazione sul diniego della sospensione condizionale della pena è sindacabile in Cassazione; tuttavia, anche se il motivo non è manifestamente infondato, l'intervenuta prescrizione può rendere incolmabile la censura sul piano pratico, conducendo all'annullamento per estinzione del reato.
- È fondamentale calcolare correttamente i termini di prescrizione in base alla pena edittale vigente al momento del fatto e sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione in sede procedurale per evitare il decorso del termine.
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