Cassazione Civile, Ordinanza n. 34978/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore di alcuni controricorrenti ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, definendo un precedente ricorso del Ministero della giustizia dichiarandolo improcedibile, aveva condannato il ricorrente alle spese di lite ma, per asserita omissione, non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore che l'aveva richiesta nel controricorso. Inoltre, nell'intestazione del provvedimento era stato indicato in modo errato l'indirizzo del domicilio eletto dei controricorrenti presso il medesimo difensore. La Corte è stata quindi investita della verifica dell'ammissibilità del rimedio di correzione degli errori materiali per entrambe le incongruenze.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza di correzione e l'ha accolta. Ha affermato che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata formulata dal difensore, è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabile anche nei confronti delle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre qualificato come mera svista materiale l'erronea indicazione del domicilio eletto nell'intestazione. Conseguentemente ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente, inserendo l'indirizzo corretto del difensore e aggiungendo nel dispositivo la previsione della distrazione delle spese in favore del difensore distrattario.
Norme richiamate
È il rimedio previsto per la correzione degli errori materiali; la Corte lo ritiene applicabile anche alla mancata indicazione della distrazione delle spese e all'errore nell'intestazione del provvedimento.
Con l'art. 287 c.p.c. disciplina il procedimento di correzione utilizzabile per emendare omissioni o sviste meramente materiali.
La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore costituisce un accessorio della condanna alle spese; l'omessa pronuncia su tale istanza può essere corretta con il procedimento di correzione materiale.
È richiamato come norma che consente di individuare il difensore come destinatario del pagamento delle spese processuali quando sia stata chiesta la distrazione.
È richiamato a conferma della compatibilità del rimedio di correzione con la disciplina della distrazione delle spese, anche nel caso in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando il difensore abbia chiesto la distrazione delle spese e il giudice ometta di provvedere, il vizio è trattabile come errore materiale e può essere corretto mediante il procedimento di correzione, anziché con un nuovo giudizio di impugnazione.
- La distrazione delle spese è un accessorio della pronuncia sulle spese e la sua omissione, se risultante dagli atti, non integra una statuizione da rimettere in discussione con mezzi ordinari di impugnazione ma una mera omissione emendabile.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per le ordinanze della Corte di cassazione e consente di adeguare il provvedimento alla volontà già desumibile dagli atti.
- L'erronea indicazione del domicilio eletto o di altri dati di intestazione, quando dipendente da mera svista e non da scelta decisoria, è correggibile come errore materiale.
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