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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29934/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Rita Arena, aveva ritenuto non sussistente il quadro gravemente indiziario in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture (capo 32) e, per tale motivo, ridotto a due mesi la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali (confermate invece le valutazioni per il capo 30, falsità ideologica continuata). Il Procuratore eccepiva errore di diritto e valutativo, sostenendo che l'indagata, in qualità di direttrice dei lavori, aveva omesso di segnalare difformità nelle opere, avallando e facendo propria una perizia in variante falsa finalizzata a celare gravi inadempienze degli appaltatori e dunque integrando il reato di frode nelle pubbliche forniture; chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente, dato che la misura interdittiva impugnata era cessata (in data indicata negli atti) e il pubblico ministero non aveva fornito specifiche deduzioni circa l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che giustificassero l'impugnazione. Per tale motivo la Corte non ha esaminato nel merito le doglianze relative all'erronea valutazione della gravità indiziaria o alla qualificazione giuridica della condotta (art. 356 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 356 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per lamentare un errore di diritto del Tribunale nella qualificazione della condotta (rilevando l'induzione in errore quale elemento). Tuttavia la norma non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 164 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per contestare la mancata notificazione della dichiarazione di ricorso; la questione è stata sollevata ma non risolta dalla Corte, essendo il ricorso inammissibile per altro motivo procedurale.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'art. 582 per eccepire vizi formali nel deposito del ricorso (mancata indicazione della persona che ha effettuato il deposito). Anche questa eccezione non è stata determinante nella decisione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Riferimento formale alle norme sul deposito degli atti processuali; la Corte non ha deciso sulla fondatezza della doglianza alla luce dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la possibilità che, nei casi in cui la misura sia stata richiesta per reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275 comma 3, le esigenze cautelari possano ritenersi implicitamente sussistenti; ha però osservato che tale ipotesi non ricorre nella fattispecie e dunque il pubblico ministero avrebbe dovuto indicare specificamente le ragioni dell'attualità delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto di impugnazione è cessata prima della decisione, il pubblico ministero deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari per mantenere interesse ad impugnare; in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La Corte può non entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. valutazione della gravità indiziaria o corretta qualificazione giuridica della condotta) quando prevale un vizio procedurale dell'interesse a ricorrere.
  • Le eccezioni formali sollevate dalla difesa (mancata notificazione, vizi di deposito) devono essere tempestivamente dedotte e possono costituire motivo di inammissibilità o rigetto del ricorso se fondate, ma non sostituiscono l'obbligo del ricorrente di provare l'attualità delle esigenze cautelari quando la misura è venuta meno.
  • Quando si contesta la valutazione della gravità indiziaria alla base di una misura, il ricorrente (in particolare il pubblico ministero) dovrebbe articolare anche le ricadute dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione sull'idoneità, proporzionalità e persistenza delle esigenze cautelari.
  • Nei procedimenti relativi a misure cautelari su lavori pubblici o appalti, la qualificazione tra rimodulazione contrattuale e consegna di opere difformi richiede valutazioni probatorie accurate: l'affermazione di un comportamento "ingannevole" (per frode nelle pubbliche forniture) richiede prove che la condotta abbia concretamente indotto in errore la stazione appaltante o abbia avuto efficacia causale sul pagamento o valorizzazione delle prestazioni.

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