Cassazione Civile, Ordinanza n. 04406/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e della socia illimitatamente responsabile, pronunciata su istanza di un professionista che assumeva di vantare un credito per prestazioni professionali, documentato da una scrittura ricognitiva e da una sentenza di primo grado che aveva accertato il credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte d’appello ha però revocato il fallimento, ritenendo che il documento ricognitivo e gli ulteriori elementi emersi nel giudizio facessero dubitare non solo della consistenza del credito, ma anche della sua onerosità, e che non emergessero altri significativi indici di insolvenza della società. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha denunciato violazione dell’art. 6 l. fall. per asserita illegittima negazione della sua legittimazione a chiedere il fallimento nonostante l’accertamento del credito; violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2733 c.c. per avere il giudice d’appello qualificato come gratuita la prestazione senza specifica allegazione della controparte e contro una scrittura che ne attestava l’onerosità; omesso esame di un fatto decisivo relativo ai bilanci 2021 e al patrimonio netto negativo; violazione dell’art. 5 l. fall. per avere escluso o ridimensionato il credito ai fini dell’insolvenza; nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria sulla mancanza di insolvenza, anche per non aver considerato la perizia di parte; e infine nullità per motivazione apparente sulla condanna alle spese della procedura e al compenso del curatore. La società e la socia hanno resistito e la società ha proposto anche ricorso incidentale, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui si contestava l’accertamento della gratuità della prestazione e la valutazione dei fatti posti a fondamento dell’insussistenza dell’insolvenza, osservando che la Corte territoriale aveva svolto un accertamento di merito non sindacabile in cassazione e aveva motivato in modo sufficiente e logico. Ha inoltre affermato che, nella fase prefallimentare, il giudice deve accertare incidenter tantum il credito se ragionevolmente contestato, salvo precedente accertamento giudiziale pieno; ma, se emergono elementi che rendono dubbia la correttezza di quella decisione, può discostarsene motivando specificamente. È stato quindi confermato che la Corte d’appello poteva valutare gli indizi che facevano dubitare dell’esistenza e dell’onerosità del credito, così come i dati di bilancio e gli altri elementi escludenti uno stato di insolvenza strutturale. È stato ritenuto infondato anche il motivo sulle spese, perché la Corte di merito aveva espressamente fondato la condanna sulla colpa dell’istante. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale nei confronti delle parti incidentali, mentre sono state compensate nei rapporti con la società collegata per difetto di domanda nei suoi confronti.
Norme richiamate
art. 6 l. fall.
La legittimazione a chiedere il fallimento del debitore può essere scrutinata alla luce dell’effettiva esistenza del credito allegato dal ricorrente; se il credito è ragionevolmente contestato, il giudice può compiere un accertamento incidentale della sua sussistenza.
art. 18 l. fall.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento consente al giudice di riesaminare i presupposti della dichiarazione, compreso lo stato di insolvenza e la posizione del creditore istante.
art. 147 l. fall.
Richiamato nel ricorso incidentale come base per l’estensione del fallimento a una asserita supersocietà di fatto.
art. 5 l. fall.
Lo stato di insolvenza ricorre quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo strutturale e non meramente transitorio.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente la prestazione ai fini dell’accertamento del credito contestato, poiché ciò rientra nel thema decidendum.
art. 115 c.p.c.
Il giudice non ha fondato la decisione su prove estranee al processo; ha invece valutato le risultanze acquisite dalle parti.
art. 2733 c.c.
La scrittura proveniente dalla parte è stata considerata nel quadro della valutazione della natura onerosa o gratuita della prestazione.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando manchi una reale esposizione delle ragioni della decisione, non quando la parte contesti la valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva, intelligibile e controllabile.
art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
In cassazione è deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo e non la mera diversa lettura del materiale probatorio.
art. 395 c.p.c.
Il travisamento delle prove non integra il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, ma attiene eventualmente ai rimedi propri della revocazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase prefallimentare, se il credito del ricorrente è seriamente contestato, il giudice deve accertarlo incidenter tantum; se però esiste già una decisione di merito e emergono anomalie o elementi che ne mettono in dubbio la correttezza, il giudice può discostarsene purché spieghi specificamente le ragioni del dissenso.
- Lo stato di insolvenza va apprezzato come situazione di impotenza strutturale e non transitoria a far fronte regolarmente e con mezzi normali alle obbligazioni dell’impresa; non basta il mero inadempimento di uno o più debiti né è decisiva la sola consistenza contabile del passivo.
- La verifica dell’insolvenza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e logicamente coerente.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza non renda percepibile l’iter logico-giuridico seguito; non è invece utilizzabile per contestare la sufficienza della motivazione o la diversa valutazione delle prove.
- La qualificazione della prestazione come onerosa o gratuita, quando rilevi per la sussistenza del credito allegato a fondamento dell’istanza di fallimento, rientra nel potere del giudice di accertamento incidentale e non determina ultrapetizione.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione del materiale probatorio in una denuncia di omesso esame di fatto decisivo, se in realtà si chiede solo una rivalutazione del merito.
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