Ordinanza n. 398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 89 del 9 gennaio 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, n. 89 del 9 gennaio 2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva accolto la domanda cautelare proposta da una concorrente nell’ambito della procedura di gara identificata dal CIG B6C9A85F0E. L’appello contestava, in particolare, la valutazione del fumus boni iuris relativa all’applicazione del criterio A2 del disciplinare, che attribuiva fino a 10 punti premiali per l’incremento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, nonché la verifica dei requisiti di fatturato della seconda classificata. L’appellante aveva inoltre invocato il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023. Quanto al periculum in mora, la controversia riguardava gli effetti della sospensione della procedura o dell’aggiudicazione e la continuità del servizio in favore dell’utenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo corretta la valutazione del TAR. In applicazione del principio di interpretazione strettamente letterale della lex specialis, il criterio A2 doveva essere applicato secondo il suo tenore testuale: il punteggio premiale spettava per l’incremento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, ma non risultava che l’appellante avesse offerto alcun incremento. Il Collegio ha inoltre rilevato che la società seconda classificata non risultava possedere il fatturato generale e specifico annuo richiesto dal punto 5.2 del disciplinare. Il principio del risultato non è stato ritenuto pertinente rispetto alle censure esaminate dal TAR ai fini del fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, la prossimità dell’udienza di merito, fissata al 19 marzo 2026, consentiva al Comune di predisporre una soluzione temporanea per evitare eventuali pregiudizi all’utenza. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Il principio del risultato non è stato ritenuto pertinente rispetto alle censure riguardanti l’applicazione letterale della lex specialis e la verifica dei requisiti di fatturato.
Massime di principio
- La lex specialis di gara deve essere interpretata secondo il suo tenore strettamente letterale; le regole così formulate vincolano rigidamente l’amministrazione, che deve applicarle senza margini di discrezionalità.
- Un criterio premiale previsto dal disciplinare per l’incremento di una soglia o di un obiettivo minimo non può attribuire punteggio in assenza dell’effettivo incremento offerto dal concorrente.
- La verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti dalla lex specialis deve riguardare esattamente i parametri e il periodo temporale stabiliti dalla disciplina di gara, compreso il carattere annuo del fatturato quando espressamente previsto.
- Il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023 non consente di disapplicare o superare le prescrizioni puntuali della lex specialis quando le censure riguardano la loro applicazione vincolata.
- La prossimità dell’udienza di merito può incidere sulla valutazione del periculum in mora, quando l’amministrazione possa approntare nel frattempo soluzioni temporanee idonee a evitare pregiudizi all’utenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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