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Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - Latina, Sezione 2

1) della nota del Comune di Vallerotonda – Servizio Tecnico – Settore Urbanistica doc. n° 20240703093003164, comunicata con pec: Prot_Par 0005050 del 03-07-2024 avente ad oggetto: “Nota di riscontro alla Vostra n. prot. 4118 del 29/05/2024 “Verifica del Vincolo Boschivo” relativamente alle aree interessate da Istanza PAS Procedura Semplificata art. 6 c.9 D. L.gs. 2/2011 per posa in opera ed esercizio di un impianto solare agrovoltaico da realizzarsi nel Comune di Vallerotonda e Sant’Elia Fiumerapido – ditta SER Società Energie Rinnovabili – prot. n. 6422 del 11.08.2023”; 2) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se sconosciuto alla ricorrente, ove pregiudizievole agli interessi della stessa; 3) per la declaratoria di accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere la conclusione dell’istruttoria volta all’accertamento della esatta perimetrazione dell’area sottoposta a vincolo boschivo, ricadente nel Comune di Vallerotonda, come richiesta dalla S.E.R. con note in data 25.03.2024 e 29.05.2024, istruttoria mai intrapresa e/o portata a termine dall’Ente comunale.

Giustizia amministrativa202400611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Servizio Tecnico-Settore Urbanistica del Comune di Vallerotonda relativa alla verifica del vincolo boschivo sulle aree interessate da un’istanza PAS per la realizzazione di un impianto solare agrovoltaico, nonché gli atti connessi e consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota comunale e gli atti connessi, chiedendo inoltre l’accertamento del diritto a ottenere la conclusione dell’istruttoria richiesta con note del 25 marzo e del 29 maggio 2024, diretta a verificare l’esatta perimetrazione dell’area sottoposta a vincolo boschivo nel territorio comunale. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro la nota né le specifiche censure formulate dalle parti. Nel corso del giudizio era già stata disposta una verificazione tecnica per accertare, previa descrizione dello stato dei luoghi e sopralluogo, se nell’area interessata dal progetto sussistesse attualmente, anche parzialmente, un’area boscata corrispondente a quella rappresentata dal PTPR vigente della Regione Lazio e se la proposta di riperimetrazione avanzata dalla società fosse suscettibile di positivo apprezzamento.

La decisione

Il TAR, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, non ha deciso la domanda di annullamento né quella di accertamento. Rilevato che il verificatore precedentemente individuato non aveva dato riscontro all’ordinanza n. 633/2025 del 17 luglio 2025, il Collegio ha reiterato l’ordine di verificazione e disposto la sostituzione del verificatore. Al Rettore dell’Università La Sapienza di Roma è stato assegnato il termine di quindici giorni dalla comunicazione per comunicare il nominativo del nuovo verificatore, il quale dovrà rispondere al quesito già formulato. Sono stati stabiliti i termini per l’anticipo sul compenso, provvisoriamente posto a carico della ricorrente nella misura di 1.500 euro, per la trasmissione dello schema di relazione, per le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e per il deposito della relazione finale entro il 31 maggio 2026. Il verificatore dovrà confrontarsi con tutte le parti prima del deposito della relazione. È stata fissata l’udienza pubblica del 14 luglio 2026 per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9, d.lgs. 28/2011

    Procedura Semplificata (PAS)

    La disposizione è richiamata nell’oggetto della nota comunale quale base normativa dell’istanza per la posa in opera e l’esercizio dell’impianto solare agrovoltaico.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati dal Collegio quali disposizioni relative agli incombenti istruttori e alla verificazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall’accertamento tecnico dello stato dei luoghi e della conformità della situazione concreta alla cartografia di uno strumento regionale, il giudice amministrativo può disporre o reiterare una verificazione tecnica prima di decidere le questioni di rito e di merito.
  • Se il verificatore precedentemente individuato non adempie all’incarico, il giudice amministrativo può disporne la sostituzione e assegnare al nuovo verificatore termini puntuali per la designazione, il contraddittorio tecnico con le parti e il deposito della relazione.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio con le parti, che possono farsi assistere da consulenti tecnici di fiducia e formulare osservazioni sullo schema di relazione prima del deposito dell’elaborato finale.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraVincoli urbanisticiIstruttoria processuale
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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