Ordinanza n. 35/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) della Determinazione Dirigenziale prot. n. 69570 del 15 settembre 2025, del Comune di Terracina, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività n. 66264 del 04.10.2023 e n. 37134 del 19.05.2025; ii) dell'ordinanza n. 335 del 27 ottobre 2025, del Comune di Terracina, con la quale si ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi nell'immobile di proprietà del Sig. D'Ippoliti; iii) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare della Relazione dell'istruttore tecnico comunale del 7 febbraio 2025, di verifica dell'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 3 del 27 maggio 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D’ippoliti Maurizio il 5 gennaio 2026 : annullamento, previa sospensione cautelare, dell'ordinanza dirigenziale n. 377 del 09 dicembre 2025, emessa dal Comune di Terracina, di rettifica dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 335/2025 impugnata con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di inefficacia di due SCIA, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché successiva ordinanza di rettifica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato la determinazione comunale che ha dichiarato l'inefficacia di due Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa al proprio immobile e gli atti presupposti, tra cui la relazione tecnica sulla verifica dell'ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'ordinanza successiva di rettifica dell'ordinanza demolitoria. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, rinviando alla cognizione piena di merito ogni approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati. La motivazione cautelare è fondata sulla prevalente esigenza di mantenere integra la situazione di fatto nelle more della decisione di merito; il giudice ha riservato alla fase di cognizione piena ogni più approfondita valutazione delle questioni controverse. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto prevalente l'esigenza di conservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
d.P.R. 380/2001
Richiamato implicitamente dalla natura edilizia degli atti impugnati, senza che nel testo siano indicati specifici articoli o un'interpretazione normativa puntuale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli atti può essere disposta quando risulti prevalente l'esigenza di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione di merito, anche riservando alla cognizione piena l'approfondimento dei profili di legittimità.
- La sospensione cautelare di atti edilizi repressivi può essere adottata per evitare che, nelle more del giudizio, la demolizione o il ripristino producano effetti difficilmente reversibili, quando tale esigenza prevalga nel bilanciamento cautelare.
Come è indicizzato
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