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Ordinanza

Ordinanza n. 1888/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza - dell'ordinanza del 3.2.2020, dell'ordinanza del 16.6.2021 e dell'ordinanza del 13.9.2021, rese dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere e disponenti la revoca della confisca dei terreni e la loro restituzione alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202511863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre ordinanze della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere che avevano revocato la confisca e disposto la restituzione di terreni

Esito

RIMESSIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di tre ordinanze penali del 3 febbraio 2020, 16 giugno 2021 e 13 settembre 2021, con le quali la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere aveva revocato ed estinto due provvedimenti di confisca adottati ai sensi delle leggi n. 365/1992 e n. 575/1965 e aveva disposto la restituzione dei terreni, delegando Guardia di Finanza e Agenzia nazionale agli adempimenti esecutivi e alla trascrizione. La ricorrente ha chiesto di ordinare alle amministrazioni il sopralluogo, la verifica dello stato dei luoghi, la consegna materiale dei beni e il rendiconto della gestione, nonché, ove occorrente, la declaratoria di nullità delle note con cui l’Agenzia e la Guardia di Finanza avevano ritenuto non necessario procedere al sopralluogo, l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR Campania, sede di Napoli, aveva declinato la competenza in favore del TAR Lazio-Roma, ritenendo applicabile la competenza funzionale prevista dagli artt. 14 e 135 c.p.a. per le controversie relative all’Agenzia nazionale. Il TAR Lazio ha dubitato della propria competenza, rilevando che la controversia riguarda esclusivamente l’ottemperanza a un giudicato penale e non la cognizione di atti pubblicistici dell’Agenzia.

La decisione

Il TAR Lazio ha ritenuto di non essere competente e ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza davanti al Consiglio di Stato, disponendo la trasmissione degli atti. Il Collegio ha qualificato la controversia come azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., diretta all’esecuzione di ordinanze del giudice penale. In tale giudizio il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: deve verificare l’inadempimento o l’elusione e dare attuazione al comando penale, senza poterlo integrare o modificare. Le domande relative a sopralluogo, verifica dello stato dei luoghi e rendiconto sono state ritenute accessorie rispetto alla domanda principale di restituzione dei terreni e non idonee a modificare la qualificazione dell’azione. Il criterio di competenza applicabile è quindi quello dell’art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso si propone davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire: nella specie, il TAR Campania-Napoli, poiché le ordinanze provenivano dalla Corte di Assise presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il criterio speciale di cui agli artt. 14, 135, comma 1, lett. p), c.p.a. e 114 d.lgs. n. 159/2011 non è stato ritenuto applicabile, perché riguarda controversie connesse ai compiti istituzionali dell’Agenzia e alla cognizione di suoi atti o provvedimenti pubblicistici, non la mera esecuzione di un provvedimento penale di restituzione. Il TAR ha inoltre valorizzato il carattere derogatorio della competenza funzionale del TAR Lazio-Roma e il principio costituzionale di prossimità territoriale, ritenendo preferibile, per l’esecuzione di un giudicato penale, la competenza del TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario autore del provvedimento. Non è stata definita la domanda di ottemperanza nel merito: la questione di competenza è stata rimessa al Consiglio di Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione è qualificata come ottemperanza a un provvedimento passato in giudicato emesso dal giudice ordinario, nella specie penale.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) … il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza

    Attribuisce la competenza al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; nella fattispecie, al TAR Campania-Napoli.

  • art. 14, commi 1 e 3, c.p.a.

    Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge; La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113

    I criteri della competenza funzionale del TAR Lazio e della competenza propria dei giudizi di ottemperanza sono posti in posizione equiordinata e complementare, senza automatica prevalenza del primo.

  • art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a.

    le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

    La competenza funzionale del TAR Lazio-Roma riguarda le controversie cognitorie relative all’esercizio dei compiti pubblicistici dell’Agenzia, non le azioni di mera esecuzione di un giudicato penale.

  • art. 114 d.lgs. n. 159/2011

    Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo

    Il rinvio alla competenza del TAR Lazio presuppone controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II, non controversie meramente attuative di una statuizione penale.

  • art. 15, comma 5, c.p.a.

    solleva, con il presente atto, regolamento di competenza

    Consente al TAR di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza quando ritenga di non essere competente.

  • art. 16, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale per la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato ai fini della decisione sulla competenza.

  • art. 125 Cost.

    Il principio di decentramento territoriale impone un’interpretazione rigorosa delle ipotesi derogatorie di competenza funzionale del TAR Lazio-Roma.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di ottemperanza ha per oggetto un provvedimento passato in giudicato del giudice penale che ordina la restituzione di un bene, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva e non può integrare o modificare il comando contenuto nel titolo giudiziale.
  • Per l’azione di ottemperanza a un provvedimento del giudice ordinario o penale, la competenza territoriale spetta, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.
  • La competenza funzionale del TAR Lazio-Roma prevista dagli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p), c.p.a. per le controversie relative all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati riguarda le controversie cognitorie concernenti l’esercizio dei suoi poteri pubblicistici, non le azioni dirette alla mera esecuzione di un giudicato penale di restituzione.
  • La presenza dell’Agenzia nazionale tra le amministrazioni intimate non determina, da sola, l’applicazione della competenza funzionale del TAR Lazio-Roma quando l’oggetto sostanziale del giudizio è l’attuazione vincolata di una statuizione penale.
  • Le domande accessorie relative alle modalità materiali di esecuzione del comando giudiziale, quali sopralluogo, verifica dello stato dei luoghi e rendiconto della gestione, non alterano la qualificazione del giudizio come azione di ottemperanza avente a oggetto la restituzione del bene.
  • Le ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio-Roma, derogatorie rispetto al principio di prossimità territoriale, devono essere interpretate restrittivamente e secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInterdittiva e informazione antimafia
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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