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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale n.6/2025 del Comune di Amaseno avente ad oggetto presunte opere edilizie abusive a destinazione residenziale ed agricola, realizzate in località Burano sui beni della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di manufatti e interventi edilizi abusivi a destinazione residenziale e agricola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale n. 6/2025 del Comune di Amaseno, relativa a una serie di manufatti e interventi edilizi realizzati senza i prescritti titoli abilitativi in località Burano. Le opere insistono su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ricomprese nella Zona di Protezione Speciale "Monti Ausoni e Aurunci" e classificate in zona sismica 3. Nella fase cautelare la ricorrente ha prospettato censure non dettagliate nel testo dell'ordinanza, facendo valere, secondo quanto emerge, la rilevanza della preesistenza dei manufatti e l'esistenza di un versamento a titolo di oblazione, potenzialmente riferibile a una domanda di condono.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per totale insussistenza del fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che l'onere di provare la realizzazione degli interventi in epoca anteriore a quella dalla quale era necessario munirsi del titolo edilizio gravava sulla ricorrente. La documentazione prodotta dal Comune, costituita da ortofoto relative agli anni 2002, 2011, 2016, 2017, 2022 e 2024, ha mostrato che, pur essendo il corpo di fabbrica principale adibito a residenza già presente nell'ottobre 2002, tra il 2011 e il 2016 erano stati realizzati scavi di sbancamento, livellamenti, muri di contenimento e ulteriori interventi; risultavano inoltre successivi ampliamenti residenziali, nonché un livellamento e un piazzale pavimentato con massetto in calcestruzzo realizzati tra il 2017 e il 2022. Nel loro complesso, gli interventi avevano trasformato il terreno agricolo in un contesto urbano e risultavano in gran parte successivi al 2004. Ne consegue che l'eventuale domanda di condono non avrebbe comunque potuto giustificare la sospensione, poiché l'abuso complessivamente considerato, anche limitatamente alla parte residenziale, era stato completato mediante ampliamenti successivi. Il solo versamento di euro 1.940,40 a titolo di oblazione non è stato ritenuto sufficiente, anche perché il Comune ha dichiarato di non aver rinvenuto una corrispondente domanda di condono. La destinazione abitativa di una parte degli abusi non ha consentito di ravvisare un periculum idoneo a compensare l'assenza di una prognosi favorevole sul merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 750,00 per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riguardo alla prognosi sul fumus boni iuris e alla comparazione degli interessi.

Massime di principio

  • In materia edilizia, chi invoca la realizzazione di un intervento in epoca anteriore a quella dalla quale era necessario munirsi del titolo abilitativo deve fornire la prova della relativa data; in mancanza, la pretesa non può fondare una prognosi cautelare favorevole.
  • La preesistenza di un manufatto principale non dimostra la preesistenza delle successive opere di ampliamento, sbancamento, livellamento, pavimentazione o contenimento realizzate sull'area.
  • Ai fini della valutazione della legittimità di un abuso edilizio e dell'eventuale rilevanza di un condono, gli interventi devono essere considerati nella loro complessiva evoluzione; ampliamenti realizzati successivamente alla data utile possono impedire che la domanda o il versamento di oblazione riferiti al manufatto originario producano effetti favorevoli sull'intero abuso.
  • Il mero versamento di una somma a titolo di oblazione, in assenza della prova dell'effettiva presentazione e individuazione della corrispondente domanda di condono, non è sufficiente a fondare una prognosi favorevole sull'esito del ricorso.
  • Nella fase cautelare, l'esigenza abitativa derivante dall'impugnazione di un'ordinanza di demolizione non giustifica la sospensione dell'atto quando difetti una prognosi favorevole sul fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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