Cassazione Civile, Ordinanza n. 21274/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, regolarmente notificata alle controparti, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché le controparti non avevano svolto attività difensiva. La Corte ha escluso anche il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di definizione abdicativa per ragione sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice amministrativo un'informativa antimafia prefettizia, il conseguente provvedimento dell'ente sanitario che sospendeva le forniture già commissionate e il successivo atto regionale che prendeva atto dell'interdittiva dichiarando la risoluzione di un accordo-quadro per forniture sanitarie. Il presupposto dell'interdittiva era ricostruito su elementi indiziari riferiti a un socio e a soggetti collegati, ritenuti sintomatici di rischio di infiltrazione mafiosa. Il Consiglio di Stato aveva confermato il rigetto del ricorso. In Cassazione la ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale e mancata erogazione della tutela giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse omesso di valutare censure e documentazione decisiva, con conseguente arretramento della giurisdizione, e al tempo stesso avesse invaso il merito riservato alla pubblica amministrazione valutando opportunità e convenienza dell'atto interdittivo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso per sopravvenuto riesame della misura interdittiva da parte del Prefetto e adozione di un nuovo provvedimento ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
"nullita’ della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore"
La ricorrente lo invocava come parametro del ricorso per cassazione contro decisione del Consiglio di Stato, prospettando un vizio di giurisdizione; la Corte non ha deciso nel merito della doglianza per effetto della rinuncia.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio, formulata dalla Corte in senso di inammissibilità del ricorso.
Cita il nuovo provvedimento sopravvenuto adottato dal Prefetto a seguito del riesame della misura interdittiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- Quando il giudizio di cassazione è definito da rinuncia notificata alle controparti e rituale accettata nei presupposti processuali, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, senza pronunciarsi sul merito delle censure originarie.
- La definizione abdicativa del giudizio per sopravvenienza che rende inutile la prosecuzione esclude, in difetto dei presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- La deduzione di un vizio di giurisdizione non può essere esaminata ove il ricorso sia stato validamente rinunciato e il processo sia conseguentemente estinto.
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