Cassazione Penale, Ordinanza n. 01445/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso generico e privo di specifiche censure idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato in materia di stupefacenti contestato ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile nel merito perché la sentenza di appello era sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale; ha ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato la genericità dell'impugnazione, poiché non indicava in modo specifico gli elementi trascurati dal giudice di merito utili all'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte richiama anche la possibilità di riqualificazione nel comma 5 per i fatti di lieve entità, ma esclude che nel caso concreto vi fossero elementi per imporla.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ipotesi attenuata per i fatti di lieve entità, invocata dalla ricorrente; la Corte osserva che la censura era già stata esaminata e disattesa dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere utilmente riproposta una critica meramente assertiva alla ricostruzione del fatto o alla motivazione della sentenza di merito, quando quest'ultima risulti logica, coerente e puntuale.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità richiede la specifica indicazione degli elementi di fatto trascurati dal giudice di merito e idonei a giustificare l'attenuazione; in mancanza, la censura è generica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La genericità del ricorso, ossia l'omessa indicazione concreta degli elementi pretermessi dal giudice di merito, è causa autonoma di inammissibilità dell'impugnazione.
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