Cassazione Penale, Sentenza n. 34162/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/01/2024 che aveva parzialmente riconosciuto come presofferto il periodo di detenzione 18/05/2007-06/06/2007 ma aveva rifiutato di computare come presofferto il periodo 07/06/2007-27/03/2010, ritenendolo già imputato all'espiazione di pena precedente. Il ricorrente contestava la violazione degli artt. 657 e 721 c.p.p., la mancata applicazione e considerazione del principio di specialità connesso al mandato di arresto europeo eseguito in Spagna, e la contraddittorietà della motivazione; chiedeva che il periodo 07/06/2007-27/03/2010 fosse considerato presofferto e quindi detratto dalla pena residua.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha confermato la correttezza del riconoscimento come presofferto del periodo 18/05/2007-06/06/2007 e la non fungibilità del periodo 28/02/2003-24/11/2003 (già computato). Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza motivazionale del Tribunale di Vicenza in ordine alla non imputazione del periodo 07/06/2007-27/03/2010, posto che la difesa aveva dedotto e prodotto documentazione sul possibile avvalersi del principio di specialità con riguardo al mandato di arresto europeo: la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente a quella verifica e ha rinviato al Tribunale di Vicenza per nuovo esame, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi richiamati; il resto dell'impugnazione è stato respinto.
Norme richiamate
Disciplina la fungibilità della detenzione sofferta per altro titolo: la detenzione può essere computata come presofferto solo se non già computata e quando il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione stessa; qui è criterio centrale per valutare se il periodo 07/06/2007-27/03/2010 possa essere imputato quale presofferto.
Regola l'ordine di esecuzione delle pene e la competenza nell'ambito dell'esecuzione; invocata dalla difesa in relazione agli effetti dell'estradizione e alla verifica che il giudice dell'esecuzione deve compiere quando matura un nuovo titolo esecutivo.
Criterio moderatore del cumulo delle pene per reati commessi in epoche diverse; richiamato per spiegare la formazione di cumuli parziali e le modalità di detrazione del presofferto.
Regola la non applicazione del criterio moderatore quando le pene derivano da reati commessi in tempi diversi, giustificando la formazione di cumuli distinti e il diverso trattamento dei periodi di detenzione.
artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Norme sul mandato di arresto europeo e sul principio di specialità: la consegna per uno specifico fatto impedisce, in mancanza del consenso dello Stato che ha consegnato, l'esecuzione di misure detentive per fatti anteriori o diversi; la Corte afferma che il principio di specialità può essere fatto valere in ogni momento e va adeguatamente valutato dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il principio di specialità connesso al mandato di arresto europeo può essere eccepito dall'interessato anche in fasi successive e il giudice dell'esecuzione deve valutarlo e motivare specificamente se lo ritiene inapplicabile.
- La fungibilità (art. 657 c.p.p.) richiede che il periodo detentivo non sia già stato computato e che i titoli cui si riferisce siano ricompresi nello stesso cumulo parziale; se la detenzione è già stata computata in un cumulo antecedente, non può essere nuovamente utilizzata.
- In presenza di condanne riferite a periodi temporali diversi occorre formare cumuli parziali distinti (con applicazione del criterio moderatore art. 78 c.p.), non un unico cumulo con detrazione indiscriminata dei periodi di presofferto.
- Se il giudice dell'esecuzione intende negare l'effetto della specialità o la fungibilità dovrà fornire motivazione adeguata e documentata, soprattutto quando la difesa ha prodotto atti e documentazione relativi al mandato di arresto europeo.
- In caso di dubbio sulla imputazione di periodi di detenzione tra titoli diversi, la via corretta è la rinnovata valutazione in sede di rinvio (consentendo la riconsiderazione dei presupposti per la riconoscibilità del presofferto).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34127/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34130/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34132/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34135/2024 del 10/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →