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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27586/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato previsto per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall'attività, sostenendo di aver maturato l'anzianità contributiva necessaria sommando ai contributi versati nel periodo di cassa integrazione straordinaria anche i contributi figurativi accreditati per il successivo periodo di mobilità. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che, pur potendo in astratto considerarsi utili anche i contributi figurativi del periodo di mobilità, alla data della domanda amministrativa il requisito contributivo non fosse ancora maturato. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la falsa interpretazione dell'art. 1, comma 154, L. n. 205/2017 e degli artt. 35, comma 3, e 37, comma 1, L. n. 416/1981, censurando l'affermazione secondo cui il requisito contributivo avrebbe dovuto già sussistere prima della domanda di pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza d'appello, rilevando che la questione decisiva non era quella del momento di maturazione del requisito rispetto alla domanda amministrativa, bensì l'ambito dei contributi utili ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato. Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Corte ha affermato che, per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, sono utili solo i contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e non anche i contributi figurativi relativi al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto per scadenza della cassa integrazione. Poiché tale questione era assorbente e portava comunque al rigetto della domanda, il ricorso è stato respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dell'orientamento consolidato, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 154, L. n. 205/2017

    "ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa"

    La disposizione introduce una disciplina speciale per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall'attività; ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, il requisito contributivo deve essere integrato con i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione straordinaria, senza estensione ai contributi figurativi del successivo periodo di mobilità.

  • art. 35, comma 3, L. n. 416/1981

    È richiamato insieme all'art. 37, comma 1, quale base normativa del requisito contributivo da perfezionare per l'accesso alla prestazione anticipata.

  • art. 37, comma 1, L. n. 416/1981

    È richiamato insieme all'art. 35, comma 3, quale parametro per il requisito di anzianità contributiva rilevante nel regime speciale per i lavoratori editoriali.

  • d.P.R. n. 157/2013

    La disciplina speciale dell'art. 1, comma 154, L. n. 205/2017 è considerata rispetto a questa normativa generale, il cui contenuto letterale viene qualificato come di stretta interpretazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei regimi pensionistici speciali di stretta interpretazione, l'individuazione dei periodi contributivi utili deve attenersi al dato letterale della norma e non può essere estesa in via analogica a periodi diversi da quelli espressamente considerati.
  • Quando una disposizione speciale collega il diritto a una prestazione anticipata al perfezionamento del requisito contributivo entro una determinata fase del rapporto previdenziale, non sono computabili periodi successivi non richiamati espressamente dalla norma, anche se coperti da contribuzione figurativa.
  • Se il motivo di ricorso investe una questione di diritto già risolta in senso contrario dal consolidato orientamento di legittimità, il ricorso può essere respinto anche quando la motivazione della decisione impugnata debba essere corretta sul punto.

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