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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21560/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma (giudizio abbreviato, condanna per art.73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n.309) per mancata presentazione, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art.581, comma 1ter, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che la disposizione non fosse applicabile nel suo caso (sosteneva di non essere stato formalmente giudicato in assenza) e che una elezione di domicilio già effettuata nel primo grado dovesse essere sufficiente; ha inoltre sollevato, in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale dell'art.581, comma 1ter, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'inammissibilità dell'appello è fondata sulla mancata presentazione della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art.581, comma 1ter, c.p.p.; ha richiamato la disciplina legislativa di riforma (d.lgs. 150/2022 in attuazione della legge 134/2021) e la giurisprudenza recente (Sez.4, n.43718/2023 Ben Khalifa; Sez.5, n.3118/2024 Mohamad) per affermare che la nuova normativa richiede la nuova indicazione del domicilio in capo all'impugnante anche se in precedenza era stata effettuata. Ha ritenuto la norma ragionevole e costituzionalmente compatibile, ha osservato il coordinamento con l'art.157‑ter, comma 3 e la modifica dell'art.164 c.p.p. (che ha escluso la validità "per ogni stato e grado del procedimento" della precedente elezione di domicilio) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.581, comma 1ter, cod. proc. pen.

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

    E' una condizione di ammissibilità dell'impugnazione: l'atto di appello deve essere accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio. La mancata allegazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art.581, comma 1quater, cod. proc. pen.

    Norma complementare richiamata dalla sentenza; insieme al comma 1ter coordina gli obblighi relativi all'indicazione del domicilio per le notificazioni nelle impugnazioni.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Atto di attuazione della delega (legge n.134/2021) che ha introdotto la nuova disciplina; la Corte rileva che la novella riproduce la scelta legislativa di richiedere la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione per una selezione in limine delle impugnazioni.

  • legge 27 settembre 2021, n.134 (art.1, comma 13, lett. a)

    Fonte della delega al Governo; contiene il criterio cui si è attenuto il legislatore delegato per richiedere il deposito del domicilio con l'atto di impugnazione.

  • art.157‑ter, comma 3, cod. proc. pen.

    In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater

    Stabilisce che le notificazioni connesse all'impugnazione devono essere eseguite esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto al momento dell'impugnazione, rafforzando l'obbligo di nuova indicazione del domicilio.

  • art.164, cod. proc. pen.

    La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.

    La riforma ha limitato la durata/validità della dichiarazione/elezione di domicilio per specifici atti e gradi, eliminando la validità "per ogni stato e grado del procedimento" e impedendo quindi l'uso automatico, in un grado successivo, di una elezione effettuata in un grado precedente.

  • art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale (reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado); citata per contestualizzare la vicenda penale ma non rilevante ai fini della questione procedurale dell'inammissibilità.

  • art.100, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in motivazione difensiva: prevede che, per le altre parti private, il domicilio si intende eletto presso il difensore; la Corte osserva però che ciò non esonera l'imputato dall'obbligo di rinnovare specifica elezione/dichiarazione per l'impugnazione.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)

    Articoli invocati nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la normativa compatibile con tali parametri costituzionali, considerando la scelta legislativa ragionevole e di legittimo esercizio del potere delegato.

Massime di principio

  • L'atto di impugnazione presentato dall'imputato (o dal suo difensore) deve essere sempre corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art.581, comma 1ter: la mancata allegazione determina inammissibilità dell'appello.
  • Una elezione o dichiarazione di domicilio effettuata in un grado precedente non è automaticamente valida per l'impugnazione in un grado successivo: la normativa riformata richiede la nuova indicazione del domicilio al momento dell'impugnazione.
  • La regola è considerata una scelta legislativa ragionevole con finalità di certezza e di effettiva consapevolezza dell'impugnante; le censure di incostituzionalità su questo punto sono difficilmente fondate secondo la giurisprudenza recente.
  • Per garantire l'ammissibilità dell'appello, il difensore deve verificare sempre la presenza, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio e rispettare eventuali profili formali (es. termini ampliati per imputati assenti).
  • La nuova disciplina si coordina con le regole di notifica (art.157‑ter) e con la limitazione della durata del domicilio dichiarato/eletto (art.164), per cui la strategia difensiva deve considerare esplicitamente il domicilio atto a ricevere le notifiche delle impugnazioni.

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