Cassazione Penale, Sentenza n. 6984/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 23/01/2023 che aveva dichiarato inammissibili le domande di detenzione domiciliare e affidamento in prova perché i reati in espiazione erano stati ritenuti ostativi ai benefici ex art. 4‑bis ord. pen. in quanto "avvinti dal vincolo della continuazione con la condanna per il reato di cui all'art.416 bis e quindi commessi con modalità o per agevolare associazioni mafiose"; il ricorrente contestava la qualificazione dei reati in esecuzione come ostativi e sosteneva che la parte di pena attualmente da espiare riguarda solo rapine non aggravate dalla finalità o modalità mafiosa, nonostante la continuazione con reati di 416‑bis, e che la pena per il reato ostativo era già stata integralmente espiata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la ricostruzione giuridica del Tribunale di Sorveglianza. Ha ricordato il principio che, in esecuzione, il cumulo giuridico è scindibile ai fini dei benefici e deve applicarsi il favor rei, ritenendo che la pena relativa al reato ostativo si debba ritenere espiata per prima. Ha inoltre affermato che il riconoscimento della continuazione non trasforma ontologicamente il delitto "satellite" in delitto qualificato da circostanze aggravanti non contestate in sede di cognizione; pertanto la sola continuazione con un 416‑bis non rende automaticamente ostativo un delitto comune. Ha osservato infine che l'estensione prevista dal d.l. n.162/2022 non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Di conseguenza la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 4‑bis ordinamento penitenziario
inclusi nella previsione di cui all'art. 4 bis comma 1 ord.pen. perché "avvinti dal vincolo della continuazione con la condanna per il reato di cui all'art.416 bis e quindi commessi con modalità o per agevolare associazioni mafiose"
Il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto i reati in espiazione ostativi sulla base della continuazione; la Cassazione invece chiarisce che la continuazione non integra automaticamente l'ostatività prevista dall'art. 4‑bis e che l'analisi dell'ostatività richiede verifica della natura sostanziale del singolo reato e della sua diretta strumentalità all'associazione mafiosa.
reato ostativo di prima fascia (art. 416 bis cod.pen.)
Riconosciuto come reato ostativo; la Corte afferma che, in caso di condanne in continuazione, la pena relativa al reato ostativo deve ritenersi espiata per prima ai fini dell'accesso ai benefici, salvo diversa prova.
art. 61 comma 1 n.2 c.p. (nesso di strumentalità)
La Corte segnala che la novellazione del 2022 ha introdotto un riferimento a reati correlati per nesso di strumentalità, ma precisa che tale estensione non equivale al meccanismo giuridico della continuazione e non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori.
d.l. n.162/2022 (novella normativa)
novella del 2022 (d.l. n.162/2022); art.3 comma 1 del d.l. n.162 del 2022
La Corte osserva che la modifica legislativa ha esteso il campo dell'art.4‑bis ma tale disposizione ha natura peggiorativa e non può essere applicata ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; quindi non può giustificare un ampliamento retroattivo dell'ostatività.
Massime di principio
- In caso di condanne per più reati posti in continuazione, in esecuzione il cumulo giuridico è scindibile ai fini dei benefici penitenziari: va valutato quale parte di pena si sta effettivamente espiano e se la pena residua riguarda reati ostativi.
- La mera continuazione con un delitto di tipo mafioso (art. 416‑bis) non trasforma automaticamente i reati "satellite" in reati ostativi: occorre verifica della specifica natura e della strumentalità del singolo reato rispetto all'associazione mafiosa, che deve risultare in sede di cognizione o da prova concreta.
- Il principio del favor rei impone che, se non è provato che la pena residua derivi da reato ostativo, il detenuto possa accedere alla disciplina ordinaria per le misure alternative.
- Le modifiche legislative più sfavorevoli (es. d.l. n.162/2022) non sono applicabili retroattivamente; per i fatti anteriori resta ferma la disciplina previgente.
- In procedimenti esecutivi il giudice deve richiedere e valutare allegazioni e prove specifiche circa l'ostatività; l'assenza di contestazione in sede di cognizione di aggravanti o di modalità mafiosa limita l'uso di tali elementi per escludere benefici.
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