Cassazione Civile, Ordinanza n. 32834/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite nasce da una compravendita immobiliare in cui il venditore aveva versato all'Agenzia delle Entrate una somma richiesta a seguito di avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, emesso perché il bene era stato ritenuto di valore superiore a quello dichiarato nell'atto. L'erede del venditore ha chiesto all'acquirente il rimborso di quanto pagato, sostenendo che nell'atto pubblico le parti avevano pattuito che "le spese del presente atto e conseguenti" sarebbero state a carico dell'acquirente. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato, ritenendo inapplicabile un indebito soggettivo e negando che la clausola contrattuale coprisse la maggiore imposta di registro; ha inoltre escluso il diritto di regresso ai sensi degli artt. 1299 e 1203 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 113 c.p.c., 1475 e 1321 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale e l'art. 1475 c.c. imponessero all'acquirente anche le maggiori imposte conseguenti ad accertamenti fiscali; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione ritenuta tautologica e apodittica nell'escludere le spese fiscali dal patto; 3) violazione dell'art. 1298 c.c., deducendo che la norma sui rapporti interni tra debitori solidali non potesse essere opposta all'Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la clausola contrattuale che pone a carico dell'acquirente le spese dell'atto e conseguenti va letta come comprensiva anche delle spese fiscali relative all'imposta di registro, incluse maggiorazioni, penalità e sanzioni derivanti da successivi accertamenti sul valore del bene. Pur permanendo nei confronti del Fisco la solidarietà tra venditore e compratore, nei rapporti interni l'acquirente deve rivalere il venditore di quanto da questi pagato per la differenza d'imposta di registro, essendo l'art. 1475 c.c. norma suppletiva e dovendosi distinguere il piano pubblicistico da quello civilistico.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
è stato il rito scelto per introdurre la domanda di rimborso tra privati
ipotesi di indebito soggettivo ex art.2036 c.c.
richiamato come prospettazione difensiva, ritenuta dalla corte d'appello priva di fondamento nel caso concreto
richiamato dalla corte d'appello per escludere il regresso, ma la Cassazione ha ritenuto che il diritto di regresso resti salvo nei rapporti interni tra condebitori
richiamato dalla corte d'appello in tema di regresso/surrogazione, ma la Cassazione ha distinto il piano interno dal rapporto con il Fisco
invocato come norma violata nel primo motivo di ricorso
la Corte lo considera base normativa suppletiva che, nei rapporti interni tra venditore e compratore, pone a carico del compratore l'imposta di registro e le spese conseguenti
invocato come norma violata in relazione alla clausola contrattuale che distribuiva le spese a carico dell'acquirente
richiamato per affermare che, verso l'Erario, venditore e compratore sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro
art. 111 Cost.
invocato nel secondo motivo per denunciare motivazione tautologica e apodittica
invocato nel secondo motivo con riferimento al requisito di motivazione della sentenza
invocato nel secondo motivo con riferimento all'obbligo di motivazione
invocato nel terzo motivo; la ricorrente sosteneva che opera solo nei rapporti interni tra debitori solidali e non verso l'Erario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
criterio di deduzione delle censure per violazione di legge nei tre motivi di ricorso
art. 7 dell'atto pubblico di compravendita
"le spese del presente atto e conseguenti sono e saranno a carico della parte acquirente"
clausola ritenuta inequivoca nel porre a carico dell'acquirente anche gli oneri fiscali derivanti da accertamenti successivi
"spese del presente atto e conseguenti"
la Corte richiama la regola generale/suppletiva secondo cui, nei rapporti interni, le spese della vendita gravano sul compratore
Massime di principio
- Nella compravendita immobiliare, la clausola che pone a carico dell'acquirente le "spese del presente atto e conseguenti" può comprendere, se il testo lo consente, anche gli oneri fiscali derivanti da successivi accertamenti dell'Amministrazione finanziaria, inclusa la maggiore imposta di registro, con relativi accessori.
- La solidarietà tributaria verso l'Erario tra venditore e compratore non esclude la diversa regolazione dei rapporti interni: chi abbia pagato l'imposta di registro può agire in regresso contro l'altro contraente se, in base al contratto o alla disciplina suppletiva, il costo deve gravare su quest'ultimo.
- L'art. 1475 c.c. opera come regola suppletiva nei rapporti interni tra alienante e acquirente: in assenza di diversa pattuizione, le spese della vendita, comprese quelle fiscali, gravano sul compratore.
- Nel giudizio di legittimità, quando viene accolto il motivo principale che definisce il criterio di riparto dell'onere economico tra le parti, restano assorbite le censure sulla motivazione e sulle ulteriori norme invocate, se dipendenti dalla medesima questione decisiva.
- Ai fini del regresso tra coobbligati solidali, occorre distinguere nettamente il piano pubblicistico del rapporto con il Fisco dal piano civilistico dei rapporti interni tra i contraenti.
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