Cassazione Civile, Ordinanza n. 18764/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l'anno 2008. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto non provata la spettanza del diritto, valorizzando le testimonianze dalle quali risultava che la lavoratrice era stata alle dipendenze di una cooperativa agricola per 120 giornate lavorative nel periodo considerato. In cassazione la ricorrente ha proposto un solo motivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92. Ha contestato la condanna alle spese dei due gradi di merito, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto mancante la dichiarazione di esenzione dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarazione che, secondo la ricorrente, sarebbe stata già prodotta nel giudizio di primo grado in un foglio separato spillato alla nota di iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era viziata da difetto di specificità e di allegazione, poiché la ricorrente non aveva trascritto né prodotto nel ricorso per cassazione, neppure tramite memoria, gli atti necessari a dimostrare l'avvenuta formulazione della dichiarazione di esenzione e il relativo contenuto. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione della fondatezza delle censure, senza rinvio ad atti esterni. In conseguenza dell'inammissibilità, è stato disposto anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002. Non sono state poste spese, in presenza della dichiarazione di esenzione reddituale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
La dichiarazione di esenzione dalle spese deve risultare in modo idoneo dagli atti; la Corte richiama l'orientamento secondo cui può considerarsi resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo solo se specificamente richiamata e documentata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1
Richiamato in combinazione con l'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese in ragione delle condizioni reddituali.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sull'esenzione per contestare la condanna alle spese.
La Corte lo richiama come norma violata per difetto di specificità del ricorso, che non conteneva adeguata esposizione degli elementi necessari alla censura.
La Corte lo richiama come norma violata per mancata produzione/depositi degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si fonda su un asserito contenuto di atti o documenti del giudizio di merito senza che questi siano specificamente trascritti, allegati o comunque resi conoscibili nel ricorso stesso.
- Il principio di specificità del ricorso per cassazione impone che l'atto contenga tutti gli elementi necessari a individuare e valutare la fondatezza della doglianza, senza rinvii ad atti esterni al ricorso.
- La deduzione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di esenzione dalle spese processuali deve essere supportata da puntuale indicazione e produzione dell'atto dal quale tale dichiarazione risulti, non essendo sufficiente un'affermazione generica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale, ove ne ricorrano i presupposti.
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