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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13249/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società poi fallita, di una cartella di pagamento relativa a IRAP 2004. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo tardiva la notifica della cartella, perché la sospensione prevista per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia 2002 non avrebbe inciso sul termine decadenziale ordinario di notifica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 36-bis del d.l. n. 248 del 2007 conv. in L. n. 31 del 2008. Secondo la ricorrente, la norma sulla definizione agevolata avrebbe carattere facoltativo ma, una volta prevista, comporterebbe la proroga del termine di notifica della cartella fino al 31 dicembre 2011; dunque la cartella notificata l’8 novembre 2011 sarebbe tempestiva. La Corte rileva però che l’Amministrazione non ha dedotto né provato che il contribuente abbia effettivamente chiesto di avvalersi della facoltà di definizione/sospensione, né ciò emerge dagli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia. Ha osservato che, nel sistema normativo richiamato, la sospensione o proroga dei termini per la riscossione non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente abbia manifestato la volontà di avvalersi del beneficio e di definire la propria posizione. In assenza di prova di tale scelta da parte del contribuente, l’Amministrazione resta soggetta ai termini ordinari. Richiamando precedenti in materia di sisma 1990 e la disciplina di regolarizzazione fiscale prevista dalla L. n. 388 del 2000, la Corte ha ribadito che la dilatazione del termine per notificare la cartella si giustifica solo quando il contribuente utilizzi effettivamente la facoltà concessa dalla legge. Ne consegue il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con conferma della decisione di merito favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come norma sulla tempestività della notifica della cartella; la Corte ne conferma l’operatività nei termini ordinari in mancanza di prova dell’avvalimento della sospensione/definizione agevolata.

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006

    "è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007"

    La facoltà di definire la propria posizione fiscale è letta come beneficio non automatico, subordinato alla scelta del contribuente di avvalersene; solo in tal caso può operare la dilatazione dei termini di riscossione.

  • art. 36-bis d.l. n. 248 del 2007 conv. in L. n. 31 del 2008

    Ha modificato la disciplina della definizione agevolata, ma non nel senso di rendere automatica la proroga dei termini per la notifica della cartella.

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato quale istituto del ravvedimento operoso applicabile ai ritardati versamenti previsti dalla disciplina agevolativa.

  • art. 138, commi 1, 2 e 3, L. n. 388 del 2000

    Costituisce precedente normativo analogo: la facoltà di regolarizzare le posizioni fiscali comporta una proroga dei termini di recupero solo se il contribuente abbia chiesto di avvalersene.

Massime di principio

  • Le proroghe o sospensioni dei termini di accertamento e riscossione collegate a sanatorie o definizioni agevolate non operano automaticamente, ma presuppongono la prova che il contribuente abbia effettivamente esercitato la facoltà concessa dalla legge.
  • Quando la dilatazione del termine di riscossione è giustificata dalla scelta del contribuente di regolarizzare la propria posizione, l’Amministrazione che intenda avvalersi del termine più lungo ha l’onere di allegare e provare tale scelta.
  • In assenza di prova dell’adesione del contribuente alla procedura agevolativa, restano applicabili i termini decadenziali ordinari per la notifica della cartella.
  • La ratio della proroga dei termini è consentire all’Ufficio il tempo necessario per verificare la regolarità della definizione effettuata dal contribuente; se la definizione non viene in essere, viene meno il presupposto logico e giuridico della proroga.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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