Cassazione Civile, Sentenza n. 10904/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella esattoriale per presunta mancata o viziata notifica. La ricorrente deduceva: 1) prescrizione quinquennale post-notifica che giustificherebbe interesse ad agire (art. 615 e 100 c.p.c. invocati); 2) vizi formali della notifica perché la cartella sarebbe stata consegnata da messo comunale secondo art. 26 DPR 602/1973 e non con raccomandata A/R; 3) mancato invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.. A livello processuale, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per decorso del termine di 40 giorni ex art. 24 L. 46/1999 e aveva escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di una procedura esecutiva attivata dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire. Ha confermato il principio secondo cui l'estratto di ruolo, di per sé, non è autonomamente impugnabile salvo che il ricorrente dimostri un interesse qualificato derivante dall'iscrizione a ruolo (come disciplinato dal comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotto dal D.L. n.146/2021 e convertito). Di conseguenza le questioni sui vizi di notifica sono state ritenute irrilevanti in mancanza della prova dell'interesse specifico all'impugnazione dell'estratto di ruolo. Le spese del giudizio sono compensate; è altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 46 del 1999
Termine di 40 giorni per proporre opposizione alla cartella esattoriale; decorso del termine giustifica l'inammissibilità dell'opposizione se proponibile tardivamente.
art. 615 e art. 100; art. 140; art. 148
Art. 615/100 richiamati dalla ricorrente in ordine a questioni prescrizionali e processuali; art. 140 richiamato con riferimento agli obblighi di invio di comunicazioni informative; le norme processuali vengono applicate tenendo conto dell'effettivo interesse ad agire.
art. 26; art. 12 comma 4-bis (introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n.146/2021, conv. L. n.215/2021); art. 60 lett. B-bis
Art. 26 disciplina modalità alternative di notifica (messo comunale). L'art.12 comma 4-bis stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il debitore dimostri un pregiudizio specifico derivante dall'iscrizione a ruolo, circostanza che plasma l'interesse ad agire e può rendere ammissibile l'impugnazione dell'atto.
Richiamata dalla ricorrente in relazione a vizi di notifica; la Corte non ha esaminato i vizi di notifica per difetto di interesse quando non è dimostrato un pregiudizio concreto dall'iscrizione a ruolo.
Ricognizione del ruolo tra gli atti impugnabili; la distinzione tra ruolo (atto impositivo) ed estratto di ruolo è rilevante per l'impugnabilità.
Cass. Sez. U, sentenza n. 26283/2022
sentenza delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art.12 comma 4-bis DPR 602/1973 seleziona i casi in cui l'invalida notificazione della cartella giustifica l'interesse ad agire; la norma è applicabile anche ai processi pendenti e indica come e quando l'interesse alla tutela immediata sussiste.
Cass. Sez. III e Sez. VI - giurisprudenza richiamata
es. Sez. III n. 6034/2017; Sez. III n. 20618/2016; Sez. VI Ordinanza n. 6723/2019; Sez. III n. 22946/2016
Orientamenti che escludono l'ammissibilità dell'azione diretta contro l'estratto di ruolo in assenza di interesse qualificato, per evitare che l'azione di accertamento negativo rimetta indebitamente in termini il debitore decaduto.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, in linea generale, non è autonomamente impugnabile: per agire contro il solo estratto il ricorrente deve provare un interesse qualificato e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo (art.12 comma 4-bis DPR 602/1973).
- Se la cartella è stata regolarmente notificata, l'azione diretta contro il ruolo è di norma inammissibile; il contribuente deve perseguire le vie ordinarie (impugnazione della cartella nei termini o procedure amministrative come lo sgravio).
- Quando si contestano vizi di notifica, occorre dimostrare che tali vizi producono un pregiudizio immediato e concreto (es. rischio di esecuzione imminente o altre circostanze specifiche previste dalla norma) altrimenti la questione è irrilevante per mancanza di interesse.
- La dichiarazione dell'agente postale ha efficacia probatoria fino a querela di falso: le contestazioni sulla notifica richiedono prova contraria specifica per prevalere.
- La novella introdotta dal D.L. n.146/2021 (art.3-bis) e l'interpretazione delle Sezioni Unite si applicano anche ai processi pendenti; pertanto, in cause ancora in corso il ricorrente può essere tenuto a integrare la prova dell'interesse secondo i criteri indicati (anche mediante tempestiva rimessione in termini o deposito documentale).
- In mancanza di una procedura esecutiva avviata, il giudice è portato a ritenere la carenza dell'interesse ad agire contro il ruolo; pertanto, prima di proporre giudizi d'accertamento contro il ruolo è strategico valutare il concreto rischio di esecuzione e le alternative amministrative disponibili.
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