Cassazione Civile, Sentenza n. 10990/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul riconoscimento e decorrenza dell'indennità di esclusività nella misura maggiorata per effetto del superamento del quinquennio e della valutazione positiva: si contestava se tale indennità sia autonoma rispetto all'attribuzione di incarichi (quindi mera progressione stipendiale con decorrenza dall'effettiva maturazione del quinquennio) e se costituisca o meno parte del trattamento economico fondamentale, nonché se l'aumento dovesse sottrarsi al blocco stipendiale previsto dall'art. 9 co. 1 d.l. 78/2010 (prorogato dal d.p.r. 122/2013). Si deduceva altresì nullità per affermazioni inconciliabili in ordine alla decorrenza (maturazione del quinquennio vs conferimento dell'incarico) e si contestava l'applicabilità del blocco stipendiale alle progressioni di carriera accompagnate da mutamento di funzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'indennità di esclusività è riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai dirigenti medici per l'esclusività del rapporto e che l'attribuzione della fascia superiore in conseguenza del superamento del quinto (o quindicesimo) anno con valutazione positiva è autonoma rispetto al conferimento degli incarichi. L'incremento della indennità per il superamento del quinquennio decorre ex tunc dal momento della maturazione della anzianità con verifica positiva (anche se l'incarico è conferito successivamente ex nunc). Tuttavia tale incremento costituisce un evento della dinamica retributiva ordinaria e non uno "straordinario": pertanto rientra nel blocco stipendiale disposto dall'art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 (e dalla proroga d.p.r. 122/2013) per gli anni interessati. Di conseguenza la domanda della dirigente è stata rigettata; la sentenza di merito è cassata e la causa decisa nel merito con rigetto della domanda. Le spese sono compensate e la Corte enuncia il principio di diritto sulla non sottrazione dell'indennità al blocco.
Norme richiamate
art. 5 CCNL Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
Origina la previsione dell'indennità di esclusività legata a incarichi e anzianità, ma, alla luce delle modifiche successive, non vincola l'attribuzione della maggiore indennità al conferimento dell'incarico; la norma va letta insieme alle modifiche successive che ne separano gli effetti.
art. 27 CCNL Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
Disciplina lo sviluppo professionale nei primi cinque anni tramite incarichi professionali (lettere b, c, d) e la possibilità di incarichi di direzione; mostra il percorso di carriera ma non impedisce l'autonomia dell'indennità.
art. 28 CCNL 3.11.2005 (modifica art. 33 CCNL 8.6.2000)
Ha separato espressamente gli effetti della verifica tecnica (attribuzione incarichi) dall'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività, confermando l'autonomia dell'aumento di indennità rispetto al conferimento degli incarichi.
art. 33 CCNL Dirigenza medica e veterinaria 5.11.2005
Regola la verifica tecnica per l'attribuzione dell'indennità di fascia superiore e l'eventuale conferimento di incarichi; la modifica operata rende evidente che gli effetti (incarichi vs indennità) sono distinti.
art. 12 CCNL Dirigenza medica e veterinaria 6.5.2010
Ha disapplicato taluni incisi della contrattazione precedente, ma secondo la Corte ciò è irrilevante rispetto alla natura retributiva dell'indennità e alla sua autonomia rispetto agli incarichi.
art. 9, co. 1 d.l. 78/2010 (conv. L. 122/2010)
"per gli anni 2011, 2012 e 2013 ... il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio … non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno"
Stabilisce il blocco stipendiale per gli anni indicati; la Corte interpreta che l'attribuzione della indennità di esclusività di fascia superiore per effetto della maturazione del quinquennio con valutazione positiva è un evento ordinario della dinamica retributiva e quindi rientra nel blocco.
art. 1, co. 1, lett. a) d.p.r. 122/2013
Proroga il blocco stipendiale; la Corte lo considera applicabile alla fattispecie, confermando l'effetto bloccante sull'incremento dell'indennità.
art. 15‑quater, comma 5 d.lgs. 502/1992
Fonte normativa generale cui la contrattazione collettiva dà attuazione per il riconoscimento dell'indennità di esclusività ai medici; individua la finalità dell'indennità.
art. 26 lett. c CCNL 10.2.2004; art. 82 e art. 83 ultimo CCNL di Area
Norme contrattuali successive che ricomprendono l'indennità nella retribuzione individuale mensile e, con l'art. 83, anche nel 'trattamento fondamentale'; restano comunque irrilevanti sul punto centrale della ordinaria/straordinaria dinamica retributiva ai fini del blocco.
Massime di principio
- L'indennità di esclusività riconosciuta ai medici per il superamento del quinto o quindicesimo anno con valutazione positiva è autonoma rispetto al conferimento di incarichi: l'aumento decorre dalla maturazione dell'anzianità con esito positivo (ex tunc) e non dal momento del conferimento dell'incarico (ex nunc).
- Il passaggio a fascia superiore dell'indennità di esclusività per effetto dell'anzianità e della verifica positiva costituisce una dinamica retributiva ordinaria e non un evento straordinario; quindi rientra nel blocco stipendiale previsto dall'art. 9 d.l. 78/2010 (e successive proroghe) per gli anni di applicazione.
- La qualificazione dell'indennità come "elemento distinto" o come "trattamento fondamentale" nella contrattazione non è decisiva per stabilire se l'aumento sia soggetto al blocco: conta la natura dell'evento retributivo (straordinario vs ordinario) e la previsione contrattuale che ne regola decorrenza e requisiti.
- Il conferimento di nuove funzioni può determinare variazioni retributive "straordinarie" solo se comporta modifiche di voci retributive diverse (retribuzione di posizione, di risultato, o specifiche maggiorazioni previste per direzioni di struttura complessa); tali aspetti vanno valutati caso per caso.
- In situazioni analoghe, occorre verificare la fonte contrattuale che regola decorrenza e condizioni dell'emolumento: se la norma contrattuale prevede decorrenza dalla maturazione dell'anzianità subordinata a valutazione positiva, l'effetto è generalmente ex tunc e può comunque essere soggetto a eventuali blocchi normativi applicabili.
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